Negli atti con cui si concede l'ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l'immobile deve essere designato anche con l'indicazione di almeno tre dei suoi confini. 1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati gia' esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unita' immobiliari urbane, a pena di nullita', oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione puo' essere sostituita da un'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformita' con le risultanze dei registri immobiliari. 5 ((1-ter. Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformita' dallo stato di fatto, l'atto puo' essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122

5

con decorrenza dal 1 luglio 2010

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 19, comma 16) che "Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010. Nel rispetto dei principi desumibili dal presente articolo, nei territori in cui vige il regime tavolare le regioni a statuto speciale e le province autonome adottano disposizioni per l'applicazione di quanto dallo stesso previsto al fine di assicurare il necessario coordinamento con l'ordinamento tavolare".

Testo vigente dal 24 giugno 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 29, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1951/2026

    29 gennaio 2026

    Il mancato accertamento della presenza in atti delle menzioni catastali previste dall'art. 29, comma 1-bis, l. n. 52 del 1985, da parte del giudice investito della domanda ex art. 2932 c.c., costituisce error in iudicando, che determina la nullità e non l'inesistenza della sentenza, cosicché, in virtù dell'assorbimento delle nullità in motivi di impugnazione, tale vizio, in assenza di appello sul punto, è destinato ad essere coperto dal passaggio in giudicato della sentenza stessa.

    Art. 29 · Art. 2932 c.c. · Art. 161 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 27531/2025

    15 ottobre 2025

    La nullità di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, va qualificata come nullità formale e testuale ex art. 1418, comma 3, c.c., in quanto sanziona la mancata inclusione, negli atti inter vivos ad effetti reali, della dichiarazione del disponente o dell'attestazione sostitutiva del tecnico circa la conformità catastale oggettiva del cespite, cosicché, ove tale dichiarazione sia presente, il contratto è valido indipendentemente dalla veridicità della conformità dichiarata o attestata e purché la difformità non emerga in modo palese allo stato degli atti.

    Art. 29 · Art. 1418 c.c. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 · Art. 2932 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26290/2025

    27 settembre 2025

    In tema di responsabilità disciplinare notarile, l'eventuale sanatoria, mediante conferma, dell'atto nullo per violazione delle disposizioni relative all'identificazione catastale, ai riferimenti alle planimetrie depositate in catasto e alla dichiarazione di conformità allo stato di fatto, quantunque idonea ad eliminare la causa di nullità, non incide sul momento consumativo dell'illecito disciplinare di cui all'art. 28, comma 1, della l. n. 89 del 1913, ma unicamente sulla valutazione della gravità della condotta e della sanzione applicabile.

    Art. 29 · Art. 1418 c.c. · Art. 1419 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9868/2025

    15 aprile 2025

    La responsabilità del notaio ex art. 28, comma 1, n. 1 della l. n. 89 del 1913 per il caso di violazione del divieto di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge" sussiste pur quando l'atto rogato ed affetto da nullità sia suscettibile di sanatoria, nella specie ex art. 29, comma 1- ter, l. n. 52 del 1985, e ciò in quanto l'illecito disciplinare ha carattere istantaneo e si consuma con la stipula, di modo che la sopravvenuta eliminazione della causa di nullità non incide sul momento consumativo dell'illecito, assumendo rilevanza esclusivamente ai fini della valutazione della gravità della condotta.

    Art. 29 · Art. 1418 c.c. · Art. 1419 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 giugno 2017

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 2010 al 24 giugno 2017. 103 parole aggiunte.

… gli intestatari catastali e verifica la loro conformita' con le risultanze dei registri immobiliari. aggiunto: 1-ter. Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformita' dallo stato di fatto, l'atto puo' essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1985-02-27;52~art29 · fonte del testo

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