Codice civile

Art. 603 c.c. — Testamento pubblico

[1]Il testamento pubblico e' ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.

[2]Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volonta', la quale e' ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi da' lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalita' e' fatta menzione nel testamento.

[3]Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non puo' sottoscrivere, o puo' farlo solo con grave difficolta', deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.

[4]Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 603 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 2648/2026

    6 febbraio 2026

    L'illecito disciplinare del notaio derivante dalla violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1), della l. n. 89 del 1913 – che vieta al notaio di ricevere "atti espressamente vietati dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico" – è integrato in caso di inosservanza delle disposizioni degli articoli 47 e 48 della stessa legge, inerenti alla presenza all'atto notarile solo delle parti e di due testimoni al di fuori delle deroghe espressamente previste dalla legge, nonché dell'art. 603, comma 2, c.c.,. sull'individuazione dei soli soggetti che devono essere presenti al testamento pubblico (testatore, notaio e due testimoni), perché il suddetto divieto attiene ad ogni vizio che dia luogo a nullità assoluta dell'atto per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 c.c., con esclusione dei vizi che diano luogo solo all'annullabilità o all'inefficacia dell'atto ovvero alla nullità relativa. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo immune da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare, per violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1), della l. n. 89 del 1913, a carico di un notaio che aveva consentito l'intervento dell'amministratore di sostegno in sede di redazione del testamento pubblico del soggetto beneficiario della suddetta amministrazione, pur a fronte di un provvedimento di autorizzazione in tal senso del giudice tutelare).

    Art. 603 c.c. · Art. 1418 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9763/2025

    14 aprile 2025

    Nel testamento pubblico la mancata indicazione del locus loci, inteso come indirizzo completo del luogo in cui è stato redatto, prevista dalla dalla legge notarile, non ne determina la nullità, trattandosi di sanzione che tale legge limita alla mancata indicazione del Comune, e perché, avendo il codice civile attenuato, rispetto ad essa, le sanzioni in materia di invalidità formali del testamento, non è ragionevole che tale omissione debba avere, nel testamento, conseguenze più gravi rispetto agli altri atti notarili in genere.

    Art. 603 c.c. · Art. 606 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Com'è stato suggerito a proposito dei requisiti essenziali del testamento olografo, ho indicato prima la data e poi la sottoscrizione, convenendo peraltro nell'avviso di escludere che sussista una causa di nullità nel fatto che la data segua eventualmente la sottoscrizione. Ha riscosso approvazione l'art. 144 del progetto definitivo anche per quanto riguarda il tormentato problema della data nel testamento olografo. Ho creduto necessario tuttavia riesaminare tale problema e ho provveduto a eliminare la parte dell'articolo in cui si disponeva che la data indica il giorno della sua apposizione. Questa norma è stata da molti discussa e criticata in base alla considerazione che la data, quando è apposta a una dichiarazione negoziale, non rappresenta una dichiarazione a sè stante, ma indica il momento cronologico in cui il negozio viene compiuto. D'altro lato, la difficoltà pratica di determinare concretamente quando il testamento è stato fatto e se la data deve riferirsi al momento in cui il testamento fu sottoscritto o a uno dei momenti in cui il testamento fu scritto, o addirittura al momento in cui fu datato, non poteva essere risolta con una precisa norma di legge, che avesse riguardo a tutte le contingenze e tanto meno con una norma, che determinasse aprioristicamente uno di questi vari possibili momenti. Si tratta di un punto sul quale è bene che l'interprete abbia una certa libertà di movimenti che gli permetta di adattare la norma alle mutevoli esigenze concrete. Del resto, l'accennata difficoltà pratica è, nella normalità dei casi, irrilevante, in quanto che si è mantenuto il principio, sul quale concorda la più recente giurisprudenza, che la data fittizia (antidata e postdata) non importa nullità del testamento e che non si può dare la prova della non verità della data se non quando tale circostanza sia decisiva per risolvere una questione che debba decidersi appunto con la considerazione del tempo in cui è stato fatto il testamento. Tale principio, per ogni verso approvabile, impedisce facili impugnazioni del testamento; mentre la determinazione del momento che la data deve indicare si desumerà, quando eccezionalmente tale determinazione avrà rilievo pratico, dai principi generali relativi alla data nelle dichiarazioni di volontà.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 293

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art603 · fonte del testo

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