Corte costituzionale

Sentenza n. 56/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1975 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 11,

sesto comma, e 34 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

dei veicoli a motore e dei natanti), e dell'articolo 67 del d.P.R. 24

novembre 1970, n. 973 (Regolamento di esecuzione della predetta legge),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 gennaio 1973 dal giudice conciliatore di

Roma nel procedimento civile vertente tra Ceniccola Umberto e la

Compagnia Tirrena di Capitalizzazioni e Assicurazioni, iscritta al n.

18 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973;

2) ordinanza emessa il 5 marzo 1973 dal giudice conciliatore di

Salerno nel procedimento civile vertente tra Avallone Guido e la

società Unione Euro-Americana Assicurazioni, iscritta al n. 192 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973;

3) ordinanza emessa il 21 settembre 1973 dal giudice conciliatore

di Benevento nel procedimento civile vertente tra Foschini Elvio ed

altri e la società Le Assicurazioni d'Italia, iscritta al n. 54 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione della Compagnia Tirrena di Capitalizzazioni

e Assicurazioni;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'avv. Giuseppe Fanelli, per la Compagnia Tirrena di

Capitalizzazioni e Assicurazioni, ed il sostituto avvocato generale

dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento civile vertente tra Umberto Ceniccola e la

Compagnia Tirrena di Capitalizzazioni e Assicurazioni, di opposizione a

decreto ingiuntivo concesso per il pagamento di un premio relativo ad

un contratto di assicurazione in corso e aumentato giusta le tariffe

approvate dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

con decreto 9 giugno 1971, il giudice conciliatore di Roma, con

ordinanza del 3 gennaio 1973, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 11, comma sesto, e 34 della legge 24

dicembre 1969, n. 990, in riferimento agli artt. 1325 e 1418 del codice

civile, e 2 e 3 della Costituzione.

La legge n. 990 del 1969 secondo il giudice a quo non avrebbe

rispettato i principi di cui agli artt. 1325 e 1418 del codice civile,

rendendo obbligatorio "d'ufficio" un mutamento nel regime dei contratti

di diritto privato e a vantaggio di una sola parte (e cioè

dell'assicuratore); e ciò, non avrebbe potuto fare senza modificare i

detti articoli del codice civile, che anzi ha completamente ignorato.

Sarebbero poi violati gli artt. 2 e 3 della Costituzione, non

rispettandosi diritti che appartengono all'uomo come essere libero e

creandosi ingiustificati privilegi a favore o contro i cittadini che si

trovano in determinate situazioni.

Davanti a questa Corte si è costituita a mezzo dell'avv. prof.

Giuseppe Fanelli la Compagnia Tirrena di Capitalizzazioni e

Assicurazioni, ed ha spiegato intervento, a mezzo dell'Avvocatura

generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri.

2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,

comma sesto, della legge n. 990 del 1969 e - non dell'art. 34 della

legge, sibbene - dell'art. 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973,

sempre in riferimento agli artt. 1325 e 1418 del codice civile, e 2 e 3

della Costituzione, è stata sollevata dal giudice conciliatore di

Salerno, con ordinanza del 5 marzo 1973 nel procedimento civile, di

opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra Guido Avallone e la

società Unione Euro- Americana Assicurazioni.

In questa seconda ordinanza invocati, come norme di raffronto,

l'art. 2 e l'intero art. 3 della Costituzione, vengono sostanzialmente

ripetute le argomentazioni che si contengono nella precedente ordinanza

e che sono state sopra riportate.

Davanti alla Corte, in questo procedimento, non si è costituita

alcuna delle parti né ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri.

3. - La stessa questione di legittimità costituzionale dell'art.

11, comma sesto, e dell'art. 34 della legge n. 990 del 1969 sempre con

riferimento agli artt. 1325 e 1418 del codice civile e 2 e 3 della

Costituzione è sollevata, infine, dal giudice conciliatore di

Benevento nel corso dei procedimenti civili (riuniti) di opposizione a

decreto ingiutivo vertenti tra Elvio Foschini ed altri e la società

"Le Assicurazioni d'Italia".

Il giudice conciliatore di Benevento ha rilevato che il decreto del

Ministero dell'industria e commercio che ha approvato le tariffe,

impone delle conseguenze che certamente la parte danneggiata avrebbe

evitato qualora in tempo utile ne fosse venuta a conoscenza, e che

inoltre relativamente ai decreti ministeriali non può essere invocata

alcuna presunzione di conoscenza.

Per il resto, ha sostanzialmente ripetuto le ragioni contenute

nelle altre ordinanze. Davanti a questa Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale

dello Stato; e non si è costituita, invece, nessuna delle parti

private.

4. - Nel primo procedimento, la Compagnia Tirrena ha chiesto alla

Corte di volere dichiarare: a) inammissibile per difetto di rilevanza e

subordinatamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, comma sesto, della legge n. 990 del 1969; e b) infondata

quella dell'art. 34 della stessa legge.

Escluso che il conciliatore di Roma abbia voluto sollevare la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 del d.P.R. n.

973 del 1970 e che relativamente alle altre norme abbia voluto invocare

come disposizioni di raffronto gli artt. 1325 e 1418 del codice civile,

la Compagnia Tirrena ha eccepito la totale estraneità dell'art. 11,

comma sesto, della legge relativamente alla specie, perché per i

contratti in corso all'entrata in vigore della ripetuta legge

provvedono l'art. 34 di essa ed il citato art. 67 del regolamento

(sempre che l'assicurato nei termini contrattuali non abbia esercitato

il diritto di recesso).

Ha rilevato poi che nel sistema adottato nel nostro paese per la

migliore tutela delle vittime della strada sono termini correlativi

l'assicurazione obbligatoria e le tariffe obbligatorie, e

l'introduzione di tale sistema "ha comportato necessariamente, col

sacrificio della libertà di non assicurarsi, anche una modificazione

della efficacia dei contratti di assicurazione precedentemente

stipulati nel senso che il contenuto dei medesimi deve essere

obbligatoriamente adeguato alle prescrizioni della legge speciale".

Tale rigore è stato però attenuato dall'art. 67 del regolamento,

dandosi all'assicuratore la facoltà (di cui si sarebbero avvalse tutte

le imprese a vantaggio della propria clientela) di differire, per

quanto riguarda le sole tariffe dei premi, l'adeguamento dei contratti

in corso fino alla prima scadenza annuale per quelli stipulati per

somme non inferiori ai massimali di legge.

Ha poi osservato la detta Compagnia assicuratrice, che non avrebbe

senso chiamare in causa il principio dell'assoluta inviolabilità dei

diritti fondamentali della persona umana per una norma come l'art. 34

della legge, "che, per la tutela di un interesse pubblico connesso alla

protezione delle vittime della strada, mira semplicemente, ma

doverosamente, a far sì che il complesso sistema dell'assicurazione

obbligatoria, attraverso il quale questa protezione si realizza, entra

in applicazione a partire da una stessa data per tutti i soggetti che

comunque vi sono interessati (assicuratori, assicurati e terzi

danneggiati)". Non vi sarebbero particolari diritti quesiti derivanti

da contratti in corso alla cui sopravvivenza dover sacrificare anche

temporaneamente gli interessi generali tutelati con il nuovo sistema; e

d'altronde, in realtà, sia per effetto dell'art. 67 del regolamento

che per effetto dell'esercizio della facoltà di disdetta nessun

sacrificio dei diritti quesiti si è avuto a danno degli assicurati.

Ed infine, circa l'asserita violazione dell'art. 3 della

Costituzione, il giudice a quo non avrebbe motivato, e non sarebbe

comunque facile rinvenire eventuali ragioni a sostegno della tesi.

L'art. 34 della legge, oltre tutto, sarebbe servito ad evitare

disparità di trattamento tra i vecchi ed i nuovi assicurati.

5. - L'Avvocatura generale dello Stato, nel primo e nel terzo

procedimento, ha chiesto che fosse dichiarata manifestamente

irrilevante la questione di cui all'art. 11, comma sesto, della legge e

fosse dichiarata la non fondatezza dell'altra concernente l'art. 34

della stessa legge.

Anzitutto, le tariffe, in forza delle quali sono stati aumentati i

premi, sarebbero state approvate con il decreto ministeriale del 9

giugno 1971. In secondo luogo, fra i diritti inviolabili dell'uomo di

cui all'art. 2 della Costituzione non può farsi rientrare quello

relativo all'autonomia contrattuale, ché anzi tale disposizione

consente che ai cittadini sia imposto l'adempimento di doveri di

solidarietà.

Ancora, in passato non si è dubitato circa la legittimità

costituzionale di provvedimenti comportanti l'eterointegrazione di cui

all'art. 1339 del codice civile.

Ed infine, sarebbe frutto di un equivoco l'ulteriore assunto del

giudice a quo secondo cui la legge in oggetto avrebbe imposto un

mutamento nel regime dei contratti a vantaggio dei soli assicuratori:

nessuna delle parti è stata posta in posizione di privilegio; e poi,

la determinazione delle tariffe è stata oggettivamente effettuata

sulla base delle valutazioni dei rischi e dei necessari caricamenti.

6. - All'udienza del 18 dicembre 1974 l'avv. Fanelli, per la

Compagnia Tirrena di Capitalizzazioni e Assicurazioni; e il sostituto

avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri, hanno insistito nelle precedenti richieste,

svolgendo le relative ragioni. Considerato in diritto :

1. - Giudizi promossi con le ordinanze indicate in epigrafe hanno

ad oggetto questioni che concernono o le stesse norme (artt. 11, comma

sesto, e 34 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

dei veicoli a motore e dei natanti) o una norma alle prime strettamente

connessa (art. 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 - regolamento di

esecuzione della detta legge - ); e pertanto vanno riuniti e decisi con

unica sentenza.

2. - In via preliminare, dato che l'art.67 del d.P.R. n.973 del

1970, relativo all'adeguamento dei contratti di assicurazione in corso

alle tariffe approvate, fa parte del regolamento di esecuzione della

legge n. 990 del 1969, non può non osservarsi che la denuncia di

incostituzionalità che si riferisce a quell'articolo non è rivolta

nei confronti di una norma di legge o di atto avente forza di legge, e

che la questione è, pertanto, inammissibile.

3. - Relativamente alle questioni sollevate a proposito delle altre

norme deve, da un canto, constatarsi che non sono ammissibili quelle

caratterizzate dalla asserita contrarietà a norme di legge ordinaria

(artt. 1325 e 1418 del codice civile), atteso che come parametro, in

sede di controllo sulla legittimità costituzionale delle leggi,

possono essere assunti disposizioni o principi costituzionali; e

dall'altro, che è del pari inammissibile, per difetto di rilevanza

constatabile prima facie dall'esame degli atti, la questione relativa

all'art. 11, comma sesto, della legge n.990 del 1969 dato che nei

giudizi pendenti davanti ai giudici conciliatori di Roma, di Salerno e

di Benevento non si discute circa l'inserzione di diritto nei contratti

di assicurazione in corso delle tariffe stabilite (d'ufficio, dal

Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato) ai sensi del

quarto e quinto comma dello stesso art. 11, sibbene, e unicamente,

trova applicazione l'art. 34 della legge n. 990 del 1969 il quale

dispone che i detti contratti debbano essere adeguati alle disposizioni

della legge e, sul punto, a quelle contenute nei primi tre commi del

detto art. 11.

4. - Resta, per ciò, da valutare nel merito solo la questione di

legittimità costituzionale del citato art. 34 in riferimento agli

artt. 2 e 3 della Costituzione.

Ma tale questione, sotto entrambi i profili, appare non fondata.

Non si può, infatti, ritenere che la legge speciale, nel

presupposto che abbia reso obbligatorio un mutamento nel regime dei

contratti (di assicurazione della responsabilità civile per i danni

causati dalla circolazione dei veicoli) contro i principi di cui agli

artt. 1325 e 1418 del codice civile, e che non abbia quindi rispettato

l'autonomia contrattuale, abbia violato l'art. 2 della Costituzione,

perché tale disposizione è invocata senza alcun riferimento, sia pure

implicito, ad altra disposizione della stessa Costituzione, e così a

quelle degli artt. 41 e 42, e fra i diritti inviolabili dell'uomo solo

in via generale tutelati dall'art. 2, non può farsi rientrare quello

relativo all'autonomia contrattuale (sentenza n. 16 del 1968).

D'altra parte non è sostenibile che dall'asserito mutamento nel

regime dei contratti sia derivato solo un vantaggio per gli

assicuratori e che per ciò si avrebbe la violazione del principio di

eguaglianza: l'eterointegrazione contrattuale si è verificata, nel

caso in esame, con effetti nei confronti di entrambe le parti

contraenti, perché alle condizioni generali di polizza approvate e

alle tariffe dei premi approvate o stabilite a sensi degli artt. 11 e

14 della legge sono tenuti a sottostare (ed alla loro applicazione

hanno diritto) gli assicurati, ma anche le imprese assicuratrici (per

le quali è prevista dall'art. 16, la possibilità di revoca

dell'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione de qua qualora

rifiutino proposte che siano loro presentate in conformità della detta

legge); perché tale legge non è ispirata ai fini di privilegio ed è

stata anzi dettata dalla necessità di tutelare esigenze sociali

particolarmente avvertite; e, d'altronde, perché la formazione delle

tariffe dei premi è stata riportata al criterio obiettivo ed

imparziale della "valutazione dei rischi e dei necessari caricamenti"

(art. 11, comma secondo, della legge) secondo le modalità ed i criteri

stabiliti dal regolamento, e l'imposizione autoritativa di esse è

intimamente collegata alla obbligatorietà dell'assicurazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 11, comma sesto, della legge 24 dicembre 1969, n. 990

(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) e dell'art. 67

del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (Regolamento di esecuzione della

legge n. 990 del 1969), sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe

dai giudici conciliatori di Roma, di Salerno e di Benevento, in

riferimento agli artt. 1325 e 1418 del codice civile e 2 e 3 della

Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevata, in

riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dai giudici

conciliatori di Roma, di Salerno e di Benevento con le dette ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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