Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.
Contributi consortili7 massime
Industriali (per il coordinamento della produzione e degli scambi)6 massime
Agricoltura2 massime
In genere (nozione, caratteri, distinzioni)4 massime
Massime della Corte di cassazione
18 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15666/2026
Contributi consortili
Consorzio di diritto privato (CONAI) - Poteri ispettivi sui singoli consorziati - Fondamento.
In tema di consorzi di diritto privato, il potere ispettivo del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) sui singoli consorziati trova il proprio fondamento normativo nell'art. 2605 c.c., oltre che nelle previsioni statutarie e regolamentari del predetto Consorzio, senza che sia dunque di ostacolo la mancata indicazione di un tale potere nell'art. 224 del d.lgs 152 del 2006.
Consorzio di diritto privato (CONAI) - Diritto alla consegna della documentazione da parte dei singoli consorziati - Natura del diritto - Fondamento - Inadempimento - Ricorso monitorio - Ammissibilità.
In tema di consorzi di diritto privato, il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) ha diritto alla consegna da parte dei singoli consorziati della documentazione, contabile ed amministrativa, concernente l'adempimento degli obblighi consortili e tale diritto, avente fonte nel regolamento consortile, si configura come vero e proprio diritto di credito avente natura sostanziale (non meramente processuale), cui è correlata un'obbligazione di consegna che, in caso di inadempimento da parte dei consorziati, consente la proposizione di ricorso monitorio onde ottenere la documentazione richiesta.
Società consortile - Rapporti con i consorziati agli effetti fiscali del ribaltamento di costi e ricavi - Accertamento di merito - Onere probatorio.
La società consortile può svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro ed è questione di merito accertare i rapporti tra la società stessa e i consorziati nell'assegnazione dei lavori o servizi per stabilire la necessità del "ribaltamento" integrale o parziale di costi e ricavi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; in caso di differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato alla società consortile, il consorziato ha l'onere di provare - nel rispetto dei principi di certezza, effettività, inerenza e competenza - che la differenza stessa non integri suoi ricavi occulti ovvero che essa corrisponda a provvigioni o servizi resi dal consorzio al terzo.
Industriali (per il coordinamento della produzione e degli scambi) › Con attività esterna
Società consortile - Autonoma soggettività giuridica rispetto all'ATI aggiudicataria - Diritti nei confronti della stazione appaltante - Esclusione - Fondamento.
La società consortile costituita per l'esecuzione di appalti pubblici conserva una sua autonoma soggettività giuridica ed è del tutto distinta dall'ATI aggiudicataria, con la conseguenza che essa, pur eseguendo l'opera, non acquista alcun diritto nei confronti della stazione appaltante, in quanto non subentra nella titolarità del contratto di appalto e delle relative posizioni giuridiche, la cui gestione è devoluta per legge esclusivamente all'impresa capogruppo e mandataria.
Classificata anche sotto: Opere pubbliche (appalto di)
Industriali (per il coordinamento della produzione e degli scambi) › Con attività esterna
Rapporti tra società consortile ed imprese consorziate - Natura - Doppia fatturazione - Necessità - Meccanismo del cd. ribaltamento - Operatività - Conseguenze.
In tema d'IVA, il principio di equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate e società consortile e tra queste e l'ente appaltante, riconducibile allo schema del mandato senza rappresentanza, impone che il regime fiscale della doppia fatturazione, prescritto dall'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sia unitario, con conseguente trasferibilità alle imprese consorziate dell'agevolazione tributaria propria della fattura originaria (tra committente e consorzio) secondo il meccanismo del cd. ribaltamento.
Consorzi di bonifica - Enti proprietari o concessionari di strade pubbliche - Obbligo al pagamento dei contributi consortili - Condizioni.
In materia di consorzi di bonifica, gli enti proprietari o concessionari di strade pubbliche, ivi comprese le società concessionarie di autostrade, sono obbligati al pagamento dei contributi consortili in relazione ai tratti e percorsi stradali (con pertinenze, arredi, attrezzature, impianti e servizi) ricadenti nel perimetro dei comprensori consortili, allorquando, a prescindere dall'osservanza degli obblighi gravanti a loro carico per la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade, ai sensi dell'art. 14 del C.d.S., essi ritraggano un beneficio diretto o indiretto dalle opere eseguite e dai manufatti realizzati dai predetti consorzi per la sistemazione idrogeologica del suolo, usufruendo, in particolare, delle reti idrauliche (canali, fossi, impianti) per la raccolta, il convogliamento, lo scolo ed il deflusso delle acque meteoriche riversantisi sulle superfici stradali.
In tema di consorzi di bonifica, la preventiva approvazione del piano di bonifica, di cui all'art. 3 della l.r. Puglia n. 4 del 2012, non costituisce requisito di validità del piano di classifica, ai fini della riscossione dei contributi consortili, in quanto atto di contenuto meramente programmatico, per come si evince dalla disciplina transitoria dell'art. 42, comma 7, della medesima legge, che sancisce l'ultrattività dei previgenti piani di classifica fino all'approvazione del piano di bonifica; ne consegue che il consorzio di bonifica è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente.
In tema di contributi consortili di bonifica, il contributo irriguo, tanto per la sua quota fissa che per quella variabile, ha natura di prestazione periodica nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto il consorziato è tenuto al suo versamento in relazione al protrarsi della prestazione resa dall'ente impositore e del conseguente beneficio fondiario, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi, con la conseguenza che, quale obbligazione periodica e di durata, è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Industriali (per il coordinamento della produzione e degli scambi) › Con attività esterna
Consorzio di imprese titolare di contratto di appalto - Natura - Effetti - Fattispecie.
Il consorzio di società cooperative titolare di contratto di appalto, in forza del vincolo consortile di cui agli artt. 27 e 27-bis del d.lgs. C.p.S. n. 1477 del 1947, applicabili ratione temporis, rimane neutro rispetto al risultato economico del lavoro, in quanto si configura quale mera struttura passante che assegna il lavoro alle proprie associate, così che il rischio di commessa ricade esclusivamente sulla società consorziata, cui è assegnato il lavoro oggetto di appalto e sulla quale, conseguentemente, sono ribaltati i costi ed i ricavi legati alla sua esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione d'appello con cui, in relazione ad un appalto stipulato tra ente pubblico e società consortile, è stata ritenuta corretta l'applicazione, nei rapporti tra quest'ultima e la società consorziata, del medesimo valore, comprensivo di IVA, fatturato dalla società consortile all'ente pubblico - nonostante l'esenzione di quest'ultimo dall'imposta - atteso che, in caso contrario, il costo dell'IVA, non recuperato in virtù della citata esenzione, sarebbe gravato, contrariamente allo scopo mutualistico, sulla società consortile).
Calabria n. 24 del 2013 - Accorpamento dei Consorzi provinciali - Estinzione dei Consorzi - Data di entrata in vigore della legge - Esclusione - Conclusione della procedura di accorpamento ai sensi dell’art. 3, comma 6, l.r. n. 24 del 2013 - Necessità. I consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla l.r. Calabria n. 38 del 2001, accorpati, ai sensi della l.r. Calabria n. 24 del 2013, nel neoistituito unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CORAP, non si sono estinti ex lege al momento della sua entrata in vigore, ma solo a seguito della conclusione della procedura di accorpamento, con l'adozione del DPGR previsto dall'art. 3, comma 6 (DPGR n. 115/2016).
Consorzi di bonifica - Rapporto con i beni demaniali loro affidati - Concessione a titolo gratuito - Sussistenza - Fondamento - Contenuto del regime concessorio - Applicabilità della direttiva 2006/123/CE - Esclusione - Conseguenze.
Il rapporto tra i consorzi di bonifica e i beni del demanio loro affidati segue lo schema della concessione a titolo gratuito, che discende dallo stesso r.d. istitutivo n. 215 del 1933 e si correla all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica; tale regime concessorio, in quanto afferente a un servizio d'interesse economico generale (SIEG) preesistente, è escluso dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE e costituisce un diritto esclusivo dal cui conferimento consegue una legittima restrizione della concorrenza necessaria per l'espletamento della specifica attività di bonifica affidata ai consorzi.
Contributi di bonifica - Omessa impugnazione dell'avviso di pagamento - Inammissibilità dell'istanza di rimborso - Esclusione - Fondamento.
Contributi consortili
In tema di contributi di bonifica, l'omessa impugnazione di un avviso di pagamento non determina il consolidamento della pretesa impositiva, con conseguente inammissibilità dell'istanza di rimborso, in quanto i contributi consortili vengono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette, e l'avviso di pagamento costituisce atto (cd. atipico) ad impugnazione facoltativa.
Consorzio per la gestione di strade vicinali - Piano di riparto della spesa - Necessità - Natura - Funzione.
In tema di contributi dovuti dagli utenti delle strade vicinali, il piano di ripartizione della spesa, cui deve conformarsi la formazione dei ruoli dei contributi consortili, costituisce elemento imprescindibile della delibera di istituzione del Consorzio adottata dal Consiglio Comunale.
Consorzi obbligatori - Oneri di urbanizzazione e realizzazione di opere comuni - Obbligazioni propter rem - Applicabilità nei confronti dei successivi acquirenti - Esclusione.
In tema di consorzi obbligatori, non sono configurabili come obbligazioni reali (o "propter rem") le obbligazioni per il pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte dei soggetti proprietari che non hanno preso parte alla negoziazione con l'ente pubblico.
Industriali (per il coordinamento della produzione e degli scambi) › Con attività esterna
Responsabilità verso i consorziati ex art. 2608 c.c. - Natura - Equiparabilità all'azione di cui all'art. 2393-bis c.c. - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
La responsabilità verso i consorziati dei preposti al consorzio ex art. 2608 c.c., essendo regolata dalle norme sul mandato, tutela l'interesse diretto di ciascun consorziato alla preservazione del patrimonio consortile comune, attuato mediante la costituzione del fondo consortile ex art. 2614 c.c. composto dai conferimenti operati, per cui non è equiparabile a quella di cui all'art. 2393- bis c.c., che è finalizzata, invece, alla tutela del patrimonio sociale, sotto il profilo della conservazione dell'integrità del capitale sociale, con la quale i soci mirano a prevenire un eventuale depauperamento del patrimonio dell'ente o a ripristinare l'integrità patrimoniale della società; ne consegue, pertanto, la non sovrapponibilità tra l'azione ex art. 2393-bis c.c. con quella ex art. 2608 c.c., che affida esclusivamente ai consorziati il potere di agire nei confronti di detti preposti, e l'inconfigurabilità di un litisconsorzio necessario dal lato attivo.
Industriali (per il coordinamento della produzione e degli scambi) › Con attività esterna
Appalti pubblici - Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro - Affidamento - Responsabilità per le obbligazioni assunte - Responsabilità solidali - Fondamento - Fattispecie.
In materia di appalti pubblici, i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti ai sensi della l. n. 422 del 1909 e partecipanti alle procedure di affidamento, sono responsabili per le obbligazioni assunte dalle cooperative consorziate versi i terzi, poiché, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, l'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione, delle imprese subappaltanti e dei fornitori, salvo che si tratti di lavori scorporabili, in cui essa è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del consorzio mandatario o capogruppo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata, che aveva riconosciuto, ex art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, la responsabilità solidale del consorzio, capogruppo di un'ATI, per il pagamento dei crediti del subappaltatore, indipendentemente dall'instaurazione di un rapporto contrattuale diretto, sorto solo con la consorziata assegnataria dei lavori).
Classificata anche sotto: Opere pubbliche (appalto di)
Contributi riscossi dai consorzi di bonifica - Avviso di pagamento - Successiva emissione di avviso di notifica - Conseguenze - Carenza di interesse nel giudizio di impugnazione dell'avviso di pagamento - Fondamento.
In materia di contributi riscossi dai consorzi di bonifica, l'emissione di un avviso di notifica, quale atto atipico di messa in mora e di preavviso dell'iscrizione a ruolo, determina la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione del giudizio riguardante l'impugnazione dell'avviso di pagamento (atto atipico di invito bonario al pagamento), sulla cui base non possono più essere avanzate pretese tributarie di alcun genere, dovendosi avere riguardo unicamente all'atto che lo ha integralmente sostituito e alla controversia sorta dalla relativa impugnazione.
Industriali (per il coordinamento della produzione e degli scambi) › Con attività interna
Artt. 3 e 4 l.r. Sicilia n. 1 del 1984 - Immobili di proprietà dei consorzi di sviluppo industriale - Divieto di cessione in locazione ordinaria - Insussistenza.
Le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della l.r. Sicilia n. 1 del 1984 non vietano, neppure implicitamente, la cessione in locazione ordinaria degli immobili di proprietà dei consorzi di sviluppo industriale.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.
Articoli più citati
Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.
Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.
Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 19, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento all’art. 102 della Costituzione, dalla Commissione tributa…
Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, lettera e-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), lettera introdotta dall’art. 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 2…
Dispositivo: riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 49, 57 e 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e degli artt. 2 e 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 dell…
Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 10 e 18 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76
della Costituzione, dal giudice di pace di Bari con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Co…
Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia
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