Art. 2095 c.c. — Categorie dei prestatori di lavoro

[1]((I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai)).

[2]Le leggi speciali e le norme corporative, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.

Testo vigente dal 1 giugno 1985

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 2095 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24221/2025

    30 agosto 2025

    Ai fini del riconoscimento della qualifica di dirigente, il lavoratore deve non solo provare di aver svolto mansioni implicanti l'esercizio dei poteri decisionali e direttivi propri di essa, ma anche effettuare una comparazione tra il livello di appartenenza e il livello rivendicato, funzionale alla dimostrazione dell'inadeguatezza del primo in relazione all'attività svolta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di inquadramento superiore, in ragione dell'insufficienza delle allegazioni, mancando il raffronto contrattuale e la necessaria specificità delle deduzioni comparative ai fini dell'invocato riconoscimento).

    Art. 2095 c.c. · Art. 2103 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 335 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 19292/2025

    14 luglio 2025

    Al fine di stabilire l'esatto inquadramento del dirigente, se l'appartenenza alla relativa categoria è espressamente regolata dalla contrattazione collettiva, occorre fare riferimento non alla nozione legale di tale categoria ma alle pertinenti disposizioni della contrattazione, tenuto conto che nelle organizzazioni aziendali complesse è ammissibile la previsione di una pluralità di dirigenti di diversi livelli, con relativa graduazione di compiti, tra loro coordinati da vincoli gerarchici, che facciano però salva, anche nel dirigente di grado inferiore, una vasta autonomia decisionale, circoscritta dal potere direttivo generale di massima del dirigente di livello superiore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto del lavoratore alla qualifica dirigenziale, a fronte dell'accertamento dello svolgimento di mansioni direttive secondo le previsioni dell'art. 1 c.c.n.l. dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi del 25 novembre 2009, seppur sotto il controllo di una struttura gerarchicamente sovraordinata.).

    Art. 2095 c.c. · Art. 2103 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 279 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 19052/2025

    11 luglio 2025

    In tema di prescrizione del diritto del lavoratore alla qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, ai fini della verifica del decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro, occorre avere riguardo alla stabilità del rapporto medesimo in relazione non già alla qualifica formalmente riconosciuta al lavoratore ma a quella rivendicata in giudizio, dovendo determinarsi il regime di stabilità del rapporto in relazione alla disciplina legale che il lavoratore potrebbe far valere piuttosto che a quella illegittimamente imposta dal datore di lavoro.

    Art. 2095 c.c. · Art. 2942 c.c. · Art. 2955 c.c. · Art. 2103 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, pp. 276, 277 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 18189/2025

    3 luglio 2025

    Il datore di lavoro può legittimamente attribuire al lavoratore una qualifica superiore a quella corrispondente alle mansioni effettivamente svolte (qualifica che, in tal caso, prescinde dalla corrispondenza delle mansioni concretamente svolte rispetto a quelle contemplate dalla contrattazione collettiva), in quanto il principio sancito dall'art. 2103 c.c. - in virtù del quale la qualifica deve corrispondere alle mansioni di assunzione - è stabilito a tutela del prestatore, sicché può essere legittimamente derogato in suo favore dall'autonomia negoziale, sempre che ciò risponda a un apprezzabile interesse delle parti e non abbia finalità elusive di norme imperative.

    Art. 2095 c.c. · Art. 2103 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 272 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 103/1989

    Questione infondata
    9 marzo 1989

    In materia di determinazione della categoria e della qualifica di inquadramento spettante al dipendente, in relaziona alle mansioni effettivamente svolte, l'autonomia del datore di lavoro, cui spetta l'organizzazione della azienda, è circondata, per la tutela della dignità umana dei lavoratori, da tutta una pregnante serie di limiti (nascenti da specifiche norme di legge, anche di rango costituzionale: artt. 3, 35 e 37 Cost.; 15 e 16 della legge n. 300/'70; 2095 e 2013 cod.civ.; legge n. 848/'55, di esecuzione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo; legge n. 657/'66 di ratifica della Convenzione Generale dell'O.I.L. del 22 giugno 1962; legge n. 881/'77 di ratifica del Patto Internazionale di New York 19 dicembre 1966; nonché da clausole di contratti collettivi di livello sia nazionale che aziendale) che assicurano un'effettiva realizzazione del principio di parità di trattamento, la cui concreta osservanza è, poi, suscettibile di controllo da parte del giudice, abilitato a rimuovere eventuali violazioni ed a garantire cos piena tutela al diritto dei lavoratori alla correttezza del loro inquadramento: è pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2086, 2087, 2095, 2099 e 2103, cod. civ., in relazione all'art. 41 Cost., denunciati in quanto consentirebbero all'imprenditore di attribuire ai dipendenti, a parità di mansioni, diversi livelli o categorie generali di inquadramento retributivo.

    Art. 2086 c.c. · Art. 2087 c.c. · Art. 2095 c.c. · Art. 2099 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La definizione di prestatore di lavoro subordinato, data nell'art. 2094, pur nelle necessarie ampiezza e comprensione che doveva ricevere, precisa l'essenziale carattere di questa forma di collaborazione che diventa un dovere sociale: quello per cui il prestatore di lavoro si pone alla dipendenza e sotto la direzione dell'imprenditore, carattere che la giurisprudenza esprime col parlare di « inserzione» o «incorporazione» nell'impresa o, con minore proprietà di linguaggio giuridico, nell'azienda. Nello stesso art. 2094, e più ancora nel successivo art. 2095, è fatta menzione delle forme principali di prestazione del lavoro, distinguendosi il lavoro intellettuale e manuale, nonchè le figure dei dirigenti, degli impiegati e degli operai. Riconoscere queste distinzioni era necessario, non solo perchè si tratta di forme fondamentali, che con ogni verosimiglianza non potranno mai essere superate; ma anche e sopratutto perchè sulle dette distinzioni si basano varietà di trattamento e di criteri normativi, continuamente ricorrenti nelle leggi speciali e nelle norme corporative. Non si è ritenuto invece opportuno dare nel codice una definizione generale delle dette figure, perchè qualunque definizione, che non tenga conto dei particolari atteggiamenti assunti da dette figure nei diversi rami della produzione, sarebbe imperfetta. Epperò è parso miglior consiglio, una volta affermata e riconosciuta la distinzione, rimettere la determinazione delle varie figure alle massime di esperienza, che possono essere rispecchiate, con la maggiore approssimazione possibile, dalle leggi speciali e più ancora dalle norme corporative, alle quali rinvia il capoverso dell'art. 2095. Quanto poi alle particolari figure dei collaboratori dell'imprenditore, muniti di potere di rappresentanza (dirigenti di imprese agricole, institori, procuratori, commessi); la disciplina è rimessa ai successivi capi II (art. 2138) e III (art. 2203 e 2213), trovando essa sede più adatta nelle norme speciali relative ai due diversi tipi di impresa, agricola e commerciale. Del rapporto di lavoro nell'impresa. OSSERVAZIONI GENERALI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 844

  • Nuova è la disciplina unitaria del rapporto di lavoro nell'impresa che assume un eminente contenuto sociale. Superata dalla esperienza dei contratti collettivi di lavoro la vecchia legge sul contratto di impiego privato, il codice fissa i nuovi principi del diritto del lavoro elaborati dalla prassi sindacale in un corpo di norme organiche, semplici e precise, destinate a trovare applicazione qualunque sia il posto gerarchico occupato dal prestatore di lavoro nell'impresa, sia questi dirigente, impiegato od operaio. In ogni grado pari è infatti la dignità del lavoro e pari devono essere i principi che ne assicurano la tutela. La disciplina del rapporto di lavoro data dal codice è sobria, ma penetrante. È garantita l'osservanza delle norme sul collocamento, attraverso l'azione del pubblico ministero. È garantita la determinazione della retribuzione, in difetto di norme corporative o di accordo tra le parti, attraverso la pronuncia del giudice, con l'eventuale concorso delle associazioni professionali. Trova per la prima volta una disciplina legislativa il sistema del cottimo. È riconosciuto il diritto del prestatore di lavoro alle ferie e al riposo settimanale. È particolarmente tutelata la posizione del prestatore di lavoro in caso di infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, servizio militare, trasferimento di azienda. Sono disciplinate le istituzioni di previdenza e di assistenza. Sono tutelati con precise guarentigie i diritti del prestatore di lavoro nei casi di risoluzione del rapporto. È disciplinato il rapporto di tirocinio. Il codice non intende con ciò sottrarre il rapporto di lavoro alla sua disciplina naturale, che trova espressione nel contratto collettivo, ma intende consolidare le conquiste realizzate dal diritto corporativo del lavoro, considerandole non come punto di arrivo, ma come punto di partenza per l'attuazione di quei principi di giustizia sociale posti a base di tutta la politica del Regime.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 845

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 1985

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 giugno 1985. 3 parole tolte, 1 parola aggiunta.

I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti tolto: amministrativi o tecniciaggiunto: , quadri, impiegati e operai.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2095 · fonte del testo

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