Codice civile

Art. 2096 c.c. — Assunzione in prova

[1]Salvo diversa disposizione delle norme corporative, l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.

[2]L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova.

[3]Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennita'. Se pero' la prova e' stabilita per un tempo minimo necessario, la facolta' di recesso non puo' esercitarsi prima della scadenza del termine. 50

[4]Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianita' del prestatore di lavoro.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

50

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 189 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n. 357), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ. nella parte in cui non riconosce il diritto alla indennita' di anzianita' di cui agli artt. 2120 e 2121 stesso codice, al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo".

Testo vigente dal 1 gennaio 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 2096 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 17130/2026

    31 maggio 2026

    In tema di pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. "precoci", ex art. 1, comma 199, lett. a) della l. n. 232 del 2016 (ossia coloro che vantano almeno dodici mesi di contributi effettivi prima del compimento del diciannovesimo anno di età e si ritrovano in stato di disoccupazione prima del raggiungimento del requisito anagrafico, avendo altresì terminato da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione, per i quali il requisito contributivo è ridotto a quarantuno anni), la condizione del lavoratore che si trova in stato di disoccupazione a seguito del recesso datoriale per esito negativo della prova, ex art. 2096, ove non sia contestata la validità del patto né la legittimità del recesso, integra il requisito richiesto per accedere al trattamento di quiescenza, trattandosi di licenziamento, seppure discrezionale e senza obbligo di fornire motivazione.

    Art. 2096 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8812/2026

    8 aprile 2026

    In tema di assunzione in prova del personale ATA nella scuola pubblica, l'art. 30 del c.c.n.l. del 19 aprile 2018 stabilisce un termine minimo di durata della prova, dal cui computo, alla luce del complessivo tenore letterale della norma collettiva, devono intendersi esclusi i soli periodi di "assenza" come la malattia o le altre ipotesi previste dalla legge o dal c.c.n.l. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, che aveva ritenuto computabili nel termine minimo di durata della prova i riposi settimanali, le festività e i giorni di chiusura della scuola, ipotesi non rientranti nel concetto di assenza come individuato dalla contrattazione collettiva).

    Art. 2096 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 26191/2025

    25 settembre 2025

    La speciale normativa che limita la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non si applica al rapporto di agenzia, di modo che, a fronte di una clausola che preveda la tacita rinnovazione "di anno in anno salvo disdetta", la reiterata rinnovazione del contratto non determina la configurabilità di un unico contratto di agenzia a tempo indeterminato, e pertanto, nell'ipotesi di rinnovo automatico del contratto per mancato invio della disdetta e di successivo recesso ingiustificato ante tempus del preponente, l'agente ha diritto non all'indennità sostitutiva del preavviso ma al risarcimento del danno derivante dal recesso medesimo.

    Art. 2096 c.c. · Art. 1750 c.c. · Art. 1751 c.c. · Art. 2118 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 24201/2025

    29 agosto 2025

    Il recesso intimato dal datore di lavoro in relazione ad un patto di prova nullo integra un'ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto, con conseguente riconoscimento della tutela reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte cost. n. 128 del 2024.

    Art. 2096 c.c. · Art. 3 tutele crescenti · Art. 1 Licenziamenti individuali · Art. 10 Licenziamenti individuali

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 189/1980

    Ha colpito questo articolo
    22 dicembre 1980

    Il patto di prova inerisce ad un rapporto di lavoro nel quale al lavoratore, di regola professionalmente gia` formato, si chiede l'adempimento di normali prestazioni di lavoro, uguali, per quantita` e qualita`, a quelle fornite dagli altri lavoratori di pari giustificazione. Pertanto, le disposizioni di legge, le quali negano al lavoratore assunto in prova, nei casi di recesso durante il periodo di prova stesso, l'indennita` di anzianita`, lo pongono in una situazione ingiustamente deteriore rispetto al lavoratore assunto a tempo indeterminato e violano, in quanto prive di razionale giustificazione, il principio di uguaglianza, di cui all'art.3, comma primo, Cost. È perciò illegittimo costituzionalmente per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., l'art. 2096, comma terzo, c.c. nella parte in cui non riconosce il diritto all'indennita` di anzianita`, di cui agli artt. 2120 e 2121 c.c., al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo. - cfr. SS. nn. 204/1976, 66/1963, 3/1957, 81/1969, 35/1965, 194/1970, 129/1976.

    Art. 2096 c.c. · Art. 2095 c.c. · Art. 2109 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 541/2000

    Questione infondata
    4 dicembre 2000

    La specialità del rapporto di lavoro in prova si proietta sulla disciplina del recesso del datore di lavoro per esito negativo della prova e lo distingue rispetto al rapporto definitivo e al relativo licenziamento. La suddetta diversità tra rapporto di lavoro in prova e definitivo rende evidente sia l'assenza di qualsiasi violazione del principio di eguaglianza sia l'inconsistenza del richiamo agli artt. 2 e 35 Cost. poiché i principi generali di tutela della persona e del lavoro non si traducono nel diritto al conseguimento e al mantenimento del posto. Altresì infondate sono le censure riferite agli artt. 24 e 38 Cost. in quanto, da un lato, anche il lavoratore in prova ingiustamente licenziato può impugnare in sede giurisdizionale il licenziamento e, dall'altro lato, il patto di prova non é di per sé incompatibile con la assunzione obbligatoria dei lavoratori invalidi avviati al lavoro ai sensi della legge n. 482 del 1968. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966 e dell'art. 2096 cod. civ. impugnati, in riferimento agli art. 2, 3, 24, 35 e 38 della Costituzione, in quanto prevedono che le garanzie di cui alla legge n. 604 del 1966 per il caso di licenziamento si applichino ai lavoratori in prova soltanto dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro e perciò escludono (secondo costante giurisprudenza) che durante il periodo di prova il licenziamento del lavoratore debba avvenire con la forma scritta. - V. sentenze nn. 204/1976, 189/1980 e 172/1996 sulla diversità strutturale del rapporto di lavoro in prova rispetto al rapporto definitivo. - V. sentenza n. 390/1999 e ordinanza n. 254/1997 ove é stato affermato che i principi generali di tutela della persona e del lavoro non si traducono nel diritto al conseguimento e al mantenimento del posto di lavoro. - V. sentenza n. 255/1989 ove é stata riconosciuta la compatibilità del patto di prova con l'assunzione obbligatoria dei lavoratori invalidi avviati al lavoro ai sensi della legge n. 482/1968, a condizione che la prova tenga conto delle minorate capacità lavorative dell'interessato. L.T.

    Art. 2096 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 67/1981

    Questione infondata
    15 aprile 1981

    Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 189/1980.

    Art. 2096 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nuova è la disciplina unitaria del rapporto di lavoro nell'impresa che assume un eminente contenuto sociale. Superata dalla esperienza dei contratti collettivi di lavoro la vecchia legge sul contratto di impiego privato, il codice fissa i nuovi principi del diritto del lavoro elaborati dalla prassi sindacale in un corpo di norme organiche, semplici e precise, destinate a trovare applicazione qualunque sia il posto gerarchico occupato dal prestatore di lavoro nell'impresa, sia questi dirigente, impiegato od operaio. In ogni grado pari è infatti la dignità del lavoro e pari devono essere i principi che ne assicurano la tutela. La disciplina del rapporto di lavoro data dal codice è sobria, ma penetrante. È garantita l'osservanza delle norme sul collocamento, attraverso l'azione del pubblico ministero. È garantita la determinazione della retribuzione, in difetto di norme corporative o di accordo tra le parti, attraverso la pronuncia del giudice, con l'eventuale concorso delle associazioni professionali. Trova per la prima volta una disciplina legislativa il sistema del cottimo. È riconosciuto il diritto del prestatore di lavoro alle ferie e al riposo settimanale. È particolarmente tutelata la posizione del prestatore di lavoro in caso di infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, servizio militare, trasferimento di azienda. Sono disciplinate le istituzioni di previdenza e di assistenza. Sono tutelati con precise guarentigie i diritti del prestatore di lavoro nei casi di risoluzione del rapporto. È disciplinato il rapporto di tirocinio. Il codice non intende con ciò sottrarre il rapporto di lavoro alla sua disciplina naturale, che trova espressione nel contratto collettivo, ma intende consolidare le conquiste realizzate dal diritto corporativo del lavoro, considerandole non come punto di arrivo, ma come punto di partenza per l'attuazione di quei principi di giustizia sociale posti a base di tutta la politica del Regime.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 845

  • Nei cinque paragrafi in cui è divisa la sezione dedicata al rapporto di lavoro nell'impresa la materia è stata distribuita secondo criteri che contemperano le esigenze logiche del sistema col bisogno di evitare complicazioni non confacenti ai caratteri di un codice. Va inoltre premesso che la disciplina del rapporto, espressa negli articoli di questa sezione, non costituisce un sistema chiuso in sè stesso, ma presuppone quei principi e quelle regole più generali che sono dettate, sopratutto per le obbligazioni e per i contratti, in altro libro del codice; regole che devono ritenersi applicabili anche in materia di lavoro se non risultino derogate dalle presenti norme o dalle leggi speciali. DELLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 846

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 189 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n. 357), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ. nella parte in cui non riconosce il diritto alla indennita' di anzianita' di cui agli artt. 2120 e 2121 stesso codice, al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2096 · fonte del testo

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