Codice civile

Art. 1344 c.c. — Contratto in frode alla legge

Si reputa altresi' illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 1344 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12191/2026

    1 maggio 2026

    Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica, atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.

    Art. 1344 c.c. · Art. 1283 c.c. · Art. 1343 c.c. · Art. 1418 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 1226/2026

    20 gennaio 2026

    Nel contratto di agenzia, il patto con il quale si trasferisce, in modo generalizzato, sull'agente il rischio dell'inadempimento del cliente è nullo per frode alla legge, anche quando sia stipulato sotto forma di acquisto e successiva rivendita della merce e con la previsione di un maggiore corrispettivo, perché, mirando ad aggirare il divieto dello "star del credere", conduce ad uno snaturamento del contratto di agenzia

    Art. 1344 c.c. · Art. 1746 c.c. · Art. 1749 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 29577/2025

    7 novembre 2025

    In tema di successione di contratti di somministrazione a tempo determinato, la reiterazione di missioni a termine dello stesso lavoratore in somministrazione presso il medesimo utilizzatore e per lo svolgimento sempre delle stesse mansioni, è soggetta, nel vigore del d.lgs. n. 81 del 2015 (come modificato dal d.l. n. 87 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 2018), al limite temporale complessivo di ventiquattro mesi, il cui superamento determina la nullità dei contratti che compongono il rapporto trilatero e legittima il lavoratore a chiedere, anche solo nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo.

    Art. 1344 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 95/2023

    Parametro
    12 maggio 2023

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, commi 2 e 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), dell…

    Art. 3 cost. · Art. 1344 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Non ostante l'accoglimento di una concezione obiettiva della causa è rimasto negli articoli 1343 e 1344 il riferimento alla illiceità della stessa. È stato detto da qualcuno che causa illecita deve equivalere a causa mancante, in un sistema che eleva a causa del contratto lo scopo ritenuto degno di tutela dall'ordinamento giuridico. Ciò è vero se si ha riguardo al concetto di causa astratta e tipica di un contratto; ma in ogni singolo rapporto deve essere controllata la causa che in concreto il negozio realizza, per riscontrare non solo se essa corrisponda a quella tipica del rapporto, ma anche se la funzione in astratto ritenuta degna dall'ordinamento giuridico possa veramente attuarsi, avuto riguardo alla concreta situazione sulla quale il contratto deve operare. Tale controllo può rivelare che lo schema causale tipico non si può realizzare perchè vi ostano le circostanze oggettive peculiari alla ipotesi concreta, le quali, essendo incompatibili con quello schema, rendono illecito ciò che sarebbe astrattamente lecito. Il concetto di causa illecita, per l'art. 1343, ha la stessa estensione che riceveva nell'art. 1119 codice civile del 1865, con precisazione peraltro che contrarietà alla legge significa contrarietà a norme imperative: l'ordine pubblico comprende anche l'ordine corporativo in base all'art. 31, secondo comma, delle preleggi. La legge reputa che vi sia illiceità quando un contratto, anche di per sè lecito, è stato preordinato al fine di eludere l'applicazione di norme imperative (art. 1344). Opera qui l'illiceità dell'intento pratico comune ad entrambe le parti, che in via più generale è preso in considerazione nell'art. 1345. Il presupposto concorde delle parti, di far servire il contratto quale mezzo per la realizzazione di una finalità riprovata dall'ordinamento giuridico, fa divergere lo scopo della tutela accordata al contratto; ma non si può spingere la sanzione fino a colpire anche l'illiceità del motivo che stimolò soltanto una delle parti, senza fare soggiacere la forza obbligatoria del contratto a inespresse determinazioni, capaci di vulnerare la buona fede del contraente che operò per scopi protetti dalla legge.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 614

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1344 · fonte del testo

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