Art. 1346 c.c. — Requisiti
L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
10 pronunce che riguardano l’art. 1346 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
La vendita di autoveicolo recante il numero di motore o del telaio alterati, di provenienza furtiva e corredato da falsa documentazione, integra una consegna di aliud pro alio che legittima l'acquirente a proporre l'azione generale di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., indipendentemente da qualsiasi eventuale successiva regolarizzazione, dovendo attribuirsi rilevanza, ai fini indicati dalla medesima norma, allo stato della cosa al momento della conclusione del contratto (o della consegna) e non a situazioni future ed incerte.
Art. 1346 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1490 c.c. · Art. 1495 c.c.
Nei contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam, l'oggetto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendosi utilizzare elementi ad esso estranei, cosicché il riconoscimento dell'efficacia di un ordine straniero di trasferimento della proprietà di un immobile sito nel territorio dello Stato italiano presuppone, necessariamente, l'accertamento di un preesistente impegno del proprietario a vendere il cespite, assunto in forma scritta o comunque recepito in un provvedimento giudiziario, in ragione del disposto dell'art. 1350 c.c., a cui va attribuita, anche alla stregua dell'art. 24 del Regolamento UE n. 1215 del 2012, natura di principio di ordine pubblico.
Art. 1346 c.c. · Art. 177 c.c. · Art. 179 c.c. · Art. 1350 c.c.
In tema di contratto di agenzia, il portafoglio clienti costituisce elemento essenziale dell'attività promozionale dell'agente, sicché le variazioni operate dal preponente, pur consentite dagli accordi economici collettivi, devono essere previste entro limiti predeterminati ed esercitate nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede; in tale prospettiva, il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione impone la preventiva conoscibilità dell'impegno assunto e dei criteri della sua determinazione.
Art. 1346 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 1742 c.c.
La clausola di un contratto di locazione che ne subordini l'efficacia alla prestazione, da parte del conduttore, di una fideiussione annuale a garanzia del regolare pagamento del canone predeterminato e fino al rilascio dell'immobile, non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, perché ogni singola garanzia prevista, da stipularsi di anno in anno, ha durata e oggetto determinati.
Art. 1346 c.c. · Art. 1571 c.c. · Art. 1936 c.c. · Art. 1598 c.c.
In tema di cessione immobiliare, ai fini della prova dell'estensione della consistenza dell'immobile ceduto, va dato rilievo esclusivamente alla sua descrizione, e dunque all'indicazione dei suoi confini, e, in via sussidiaria, ai dati catastali indicati nell'atto di cessione.
Art. 1346 c.c. · Art. 1470 c.c.
In tema di cessione di crediti, la convenzione con la quale il cessionario si impegna ad esonerare e manlevare il cedente da qualsiasi onere e responsabilità in ordine alle vicende future - anche di natura processuale - dei crediti ceduti, e si preveda altresì che le azioni intraprese vengano continuate dal cedente, nell'interesse del cessionario, con spese ed oneri a carico di quest'ultimo, integra un valido patto di accollo di debiti futuri, in quanto dotato di oggetto in concreto determinabile.
Art. 1346 c.c. · Art. 1273 c.c. · Art. 1348 c.c.
Ove la nullità di una clausola contrattuale sia rilevabile d'ufficio, la sua deduzione può avvenire anche nella comparsa conclusionale, sempre che la stessa emerga dai dati già acquisiti al processo; tuttavia, la parte che in sede di legittimità lamenti il mancato rilievo ufficioso della menzionata invalidità deve dedurre - a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità - anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva rilevato la nullità di un patto di manleva stipulato fra il medico e la casa di cura privata, compiutamente eccepita nella comparsa conclusionale ed i cui presupposti di fatto risultavano ritualmente acquisiti al giudizio di merito).
Art. 1346 c.c. · Art. 1421 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 366 c.p.c.
La previsione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 - secondo la quale la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente non è vietata, essendo piuttosto il concedente tenuto ad assicurare che i beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria siano accompagnati dalle certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge - non si estende al contratto di fornitura dei beni ivi individuati, contratto che sarà conseguentemente nullo per contrarietà a norme imperative ove risulti l'inosservanza delle norme in tema di sicurezza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale i rilievi di invalidità del negozio, concernenti l'inosservanza delle norme in materia di sicurezza imposti dalla direttiva macchine 98/37/CE, sono stati erroneamente ritenuti rilevanti rispetto al contratto di leasing di un robot per l'automazione della saldatura dei container, privo degli anzidetti requisiti, e non al collegato contratto di fornitura del medesimo).
Art. 1346 c.c. · Art. 23 t.u.s.l.
Il patto di non concorrenza, anche quando stipulato contestualmente al contratto di lavoro, costituisce una fattispecie negoziale autonoma rispetto a quest'ultimo, in quanto dotata di una causa distinta, in virtù della quale il lavoratore si obbliga, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziale con quella del datore, a fronte di un corrispettivo la cui congruità va valutata ex ante, ossia alla luce del tenore delle clausole al momento della loro sottoscrizione.
Art. 1346 c.c. · Art. 2125 c.c.
In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non contrasta con l'art. 1346 c.c. allorquando lo stesso sia determinabile per relationem mediante il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza, né di discrezionalità in capo alla società di leasing, così da salvaguardare il cliente sul piano della trasparenza in relazione ai termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la dichiarazione di nullità per indeterminabilità dell'oggetto della clausola di indicizzazione all'Euribor 3M ed al Libor 3M, stante la mancata indicazione in contratto della base temporale di riferimento, nonché della clausola "rischio cambio", funzionalmente collegata con la prima).
Art. 1346 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'oggetto del contratto, per l'art. 1346, deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. La possibilità può non esistere al tempo della conclusione del contratto se questo è sottoposto a condizione sospensiva o a termine: basta che la prestazione divenga possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine (art. 1347). Normalmente non è nemmeno indispensabile l'esistenza attuale della cosa oggetto della prestazione (articoli 1248 e 1472); il divieto di patto successorio (art. 458) e la nullità della dotazione (art. 179) e della donazione di beni futuri (art. 771, primo comma) sono esempi di quegli eccezionali divieti legislativi di contrarre su cose future a cui allude l'art. 1348. La determinazione dell'oggetto può essere deferita anche all'arbitrium merum del terzo. Però, quando questi deve operare con arbitrium boni viri, la relativa determinazione può essere sostituita (se manchi o se è impugnata per iniquità o errore) dal giudizio del magistrato. Nel caso invece in cui il terzo deve procedere con mero arbitrio, solo la mala fede di lui rende ammissibile l'impugnativa; mentre, in mancanza di arbitramento, il contratto deve considerarsi nullo, non potendosi concepire la sostituzione autoritaria dell'arbitrator, nominato intuitu personae (art. 1349). Da notare che, per la tutela delle esigenze produttive è previsto nell'art. 1349, ultimo comma, che, se l'oggetto del contratto deve essere determinato dal terzo, questi deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione alle quali il contratto eventualmente abbia riferimento, uniformando a tali condizioni la determinazione della qualità e della quantità dell'oggetto stesso. In regime di autarchia, modo di essere essenziale e motivo conduttore dell'attività economica fascista, un regolamento dei rapporti individuali che elevi su ogni altra ragione l'interesse all'incremento della ricchezza nazionale, è l'apporto che il diritto deve recare alla realizzazione del postulato di una giustizia sociale, è la condizione necessaria per una progressiva rigenerazione dell'economia nazionale. Della forma del contratto.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 616
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1346 · fonte del testo
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