Codice civile

Art. 1346 c.c. — Requisiti

L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

10 pronunce che riguardano l’art. 1346 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16620/2026

    27 maggio 2026

    La vendita di autoveicolo recante il numero di motore o del telaio alterati, di provenienza furtiva e corredato da falsa documentazione, integra una consegna di aliud pro alio che legittima l'acquirente a proporre l'azione generale di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., indipendentemente da qualsiasi eventuale successiva regolarizzazione, dovendo attribuirsi rilevanza, ai fini indicati dalla medesima norma, allo stato della cosa al momento della conclusione del contratto (o della consegna) e non a situazioni future ed incerte.

    Art. 1346 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1490 c.c. · Art. 1495 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10762/2026

    23 aprile 2026

    Nei contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam, l'oggetto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendosi utilizzare elementi ad esso estranei, cosicché il riconoscimento dell'efficacia di un ordine straniero di trasferimento della proprietà di un immobile sito nel territorio dello Stato italiano presuppone, necessariamente, l'accertamento di un preesistente impegno del proprietario a vendere il cespite, assunto in forma scritta o comunque recepito in un provvedimento giudiziario, in ragione del disposto dell'art. 1350 c.c., a cui va attribuita, anche alla stregua dell'art. 24 del Regolamento UE n. 1215 del 2012, natura di principio di ordine pubblico.

    Art. 1346 c.c. · Art. 177 c.c. · Art. 179 c.c. · Art. 1350 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10443/2026

    21 aprile 2026

    In tema di contratto di agenzia, il portafoglio clienti costituisce elemento essenziale dell'attività promozionale dell'agente, sicché le variazioni operate dal preponente, pur consentite dagli accordi economici collettivi, devono essere previste entro limiti predeterminati ed esercitate nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede; in tale prospettiva, il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione impone la preventiva conoscibilità dell'impegno assunto e dei criteri della sua determinazione.

    Art. 1346 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 1742 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 31459/2025

    2 dicembre 2025

    La clausola di un contratto di locazione che ne subordini l'efficacia alla prestazione, da parte del conduttore, di una fideiussione annuale a garanzia del regolare pagamento del canone predeterminato e fino al rilascio dell'immobile, non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, perché ogni singola garanzia prevista, da stipularsi di anno in anno, ha durata e oggetto determinati.

    Art. 1346 c.c. · Art. 1571 c.c. · Art. 1936 c.c. · Art. 1598 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

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  • L'oggetto del contratto, per l'art. 1346, deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. La possibilità può non esistere al tempo della conclusione del contratto se questo è sottoposto a condizione sospensiva o a termine: basta che la prestazione divenga possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine (art. 1347). Normalmente non è nemmeno indispensabile l'esistenza attuale della cosa oggetto della prestazione (articoli 1248 e 1472); il divieto di patto successorio (art. 458) e la nullità della dotazione (art. 179) e della donazione di beni futuri (art. 771, primo comma) sono esempi di quegli eccezionali divieti legislativi di contrarre su cose future a cui allude l'art. 1348. La determinazione dell'oggetto può essere deferita anche all'arbitrium merum del terzo. Però, quando questi deve operare con arbitrium boni viri, la relativa determinazione può essere sostituita (se manchi o se è impugnata per iniquità o errore) dal giudizio del magistrato. Nel caso invece in cui il terzo deve procedere con mero arbitrio, solo la mala fede di lui rende ammissibile l'impugnativa; mentre, in mancanza di arbitramento, il contratto deve considerarsi nullo, non potendosi concepire la sostituzione autoritaria dell'arbitrator, nominato intuitu personae (art. 1349). Da notare che, per la tutela delle esigenze produttive è previsto nell'art. 1349, ultimo comma, che, se l'oggetto del contratto deve essere determinato dal terzo, questi deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione alle quali il contratto eventualmente abbia riferimento, uniformando a tali condizioni la determinazione della qualità e della quantità dell'oggetto stesso. In regime di autarchia, modo di essere essenziale e motivo conduttore dell'attività economica fascista, un regolamento dei rapporti individuali che elevi su ogni altra ragione l'interesse all'incremento della ricchezza nazionale, è l'apporto che il diritto deve recare alla realizzazione del postulato di una giustizia sociale, è la condizione necessaria per una progressiva rigenerazione dell'economia nazionale. Della forma del contratto.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 616

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1346 · fonte del testo

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