Corte di cassazione · Massimario

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Voce 135 della classificazione del Massimario

14 massime, da pronunce dall’8 aprile 2025 al 22 maggio 2026

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Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Previdenza5 massime
  • Professioni sanitarie3 massime
  • Ingegneri e architetti2 massime
  • Geometri1 massima
  • In genere3 massime

Massime della Corte di cassazione

14 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15827/2026

    Geometri

    Costruzioni civili in cemento armato - Progettazione e direzione dei lavori - Competenza del geometra - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

    A norma dell'art. 16, lett. m), r.d. n. 274 del 1929, non modificato dalla l. n. 1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato; pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità. Ne consegue che, ove il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, il contratto è affetto da nullità anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri.

    Rv. 678920-01Rassegna di maggio 2026, p. 104Art. 1418 c.c. · Art. 2230 c.c. · Art. 2233 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15447/2026

    Previdenza

    In tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, l'art. 6, comma 1, l. n. 45 del 1990, che prevede il rimborso della contribuzione non considerata per la determinazione della prestazione pensionistica, si riferisce alla sola ipotesi in cui il versamento dei contributi a differenti forme previdenziali per periodi coincidenti afferisca a un periodo di attività non effettiva, sicché il rimborso va escluso per i contributi riferiti ad attività effettiva - i cui versamenti, pur non dando luogo ad un aumento del periodo contributivo e non incidendo favorevolmente sul montante contributivo, sono comunque considerati "utili" nella loro integrità - in ragione dell'inapplicabilità dei principi in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive e delle norme in tema d'indebito oggettivo e di ingiustificato arricchimento, nonché dell'inesistenza di un principio generale di restituzione dei contributi legittimamente versati in relazione ai quali non si sono verificati, né possono più verificarsi, i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale.

    Classificata anche sotto: Previdenza (assicurazioni sociali) › Contributi assicurativi

    Rv. 678855-01Rassegna di maggio 2026, p. 203Art. 1 Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti · Art. 2 Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti · Art. 6 Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti · Art. 38 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 13506/2026

    Previdenza

    Cassa dei geometri - Iscrizione all'albo professionale - Art. 5 dello Statuto della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri (CIPAG) - Svolgimento di libera professione - Presunzione semplice - Prova contraria - Modalità indicate nelle delibere del Consiglio di amministrazione - Efficacia - Limitazione degli ordinari mezzi di prova - Esclusione - Mere agevolazioni probatorie - Sussistenza.

    In tema di obbligo di iscrizione alla Cassa dei geometri e del conseguente obbligo di contribuzione, l'art. 5 dello Statuto della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri (CIPAG), fa discendere dal fatto dell'iscrizione all'albo una presunzione semplice sull'esercizio della libera professione, superabile dall'iscritto attraverso prova contraria, che può essere fornita anche con modalità diverse da quelle indicate nelle delibere adottate, ai sensi del medesimo art. 5, dal Consiglio di amministrazione, le quali costituiscono mere agevolazioni probatorie che non limitano in sede giurisdizionale il ricorso agli ordinari mezzi di prova, fermo restando la valutazione da parte del giudice dell'ammissibilità degli stessi.

    Rv. 678204-01Rassegna di maggio 2026, p. 12Art. 2729 c.c. · Art. 2727 c.c. · Art. 22 Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometriDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 13506/2026

    Previdenza

    Cassa dei geometri - Geometri iscritti all’albo, dipendenti di aziende, enti pubblici o società - Svolgimento di attività professionale di geometra - Ambito - Natura di libera professione - Prova contraria - Contenuto.

    In tema di obbligo di iscrizione alla Cassa dei geometri e del conseguente obbligo di contribuzione, la prova contraria dell'esercizio della libera professione per i geometri iscritti all'albo, dipendenti di aziende, enti pubblici o società, ha ad oggetto la positiva dimostrazione che sussistono circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l'attività professionale svolta dal geometra - da intendere non solo quale espletamento delle prestazioni professionali tipiche, riservate agli iscritti all'Albo, ma anche di attività che presentino un nesso con le prime, richiedendo le medesime competenze tecniche e formazione professionale di cui il professionista ordinariamente si avvale - non sia stata esercitata come libera professione, ma svolta, secondo il paradigma legale previsto per le tipologie di rapporto di lavoro, come disciplinate dal legislatore, incompatibili con l'esercizio della libera professione, che non tollera il vincolo della subordinazione, in via esclusiva e nell'interesse del datore di lavoro quale oggetto della prestazione sinallagmatica del lavoratore.

    Rv. 678204-02Rassegna di maggio 2026, p. 12Art. 22 Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri · Art. 38 cost. · Art. 2729 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 13506/2026

    Previdenza

    Cassa dei geometri - Geometri iscritti all’albo, dipendenti di aziende, enti pubblici o società - Svolgimento di attività professionale di geometra - Natura di libera professione - Prova contraria - Riferibilità ad un rapporto di lavoro subordinato dell’attività professionale - Contenuto.

    In tema di obbligo di iscrizione alla Cassa dei geometri e del conseguente obbligo di contribuzione, la prova contraria della riferibilità dell'attività professionale svolta da geometri iscritti all'albo, che siano dipendenti di aziende, enti pubblici o società, a un rapporto di lavoro subordinato richiede la dimostrazione precisa e rigorosa, anche attraverso presunzioni, dei suoi elementi costitutivi e, in particolare, dei requisiti della subordinazione, quali la soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che deve essere apprezzata, con valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, avuto riguardo alla specificità dell'incarico conferito e al modo della sua attuazione.

    Rv. 678204-03Rassegna di maggio 2026, p. 13Art. 2094 c.c. · Art. 2729 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11051/2026

    Società tra avvocati - Art. 25, comma 1, del d. lgs. n. 96 del 2001 - Obbligo del socio di riversare nelle casse della società i proventi dell’attività professionale - Sussistenza - Estensione dell’obbligo anche agli incarichi assunti dal professionista all’interno di procedure concorsuali - Fondamento.

    In tema di società tra avvocati, il socio ha l'obbligo di riversare nelle casse della società i proventi dell'attività professionale, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del d. lgs. n. 96 del 2001, e tale obbligo si estende anche alle prestazioni professionali relative ad incarichi assunti nell'ambito di procedure concorsuali.

    Rv. 677835-01Rassegna di marzo 2026, p. 101Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5668/2026

    In tema di opposizione allo stato passivo relativa alla liquidazione del compenso del professionista per l'attività di stima di partecipazioni sociali, il rinvio operato dall'art. 31, comma 2, lett. c), del d.m. n. 169 del 2010 agli onorari previsti dalla precedente lett. b) va inteso come riferito alle sole aliquote ivi indicate, da applicare sul valore delle quote concretamente stimate, e non sull'ammontare complessivo delle attività e delle passività.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 677605-01Rassegna di marzo 2026, p. 44Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5670/2026

    In tema di opposizione allo stato passivo, la prestazione del professionista incaricato della redazione di un business plan per la società in liquidazione giudiziale non si esaurisce nel corretto utilizzo dei dati aziendali ricevuti, ma comprende anche la verifica della loro attendibilità; sicché, ove il curatore sollevi eccezione di inadempimento deducendo l'inattendibilità dei dati contabili posti alla base del piano, è irrilevante che questo sia stato redatto secondo le regole dell'arte, poiché, essendo fondato su dati non attendibili, risulta in concreto inutile per il cliente.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 677637-01Rassegna di marzo 2026, p. 44Art. 2751-bis c.c. · Art. 39 c.c.i.i. · Art. 44 c.c.i.i. · Art. 84 c.c.i.i. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 4964/2026

    Ingegneri e architetti

    Contratto d'opera professionale - Recesso del committente - Azione risarcitoria ed indennità ex art. 10 della l. n. 143 del 1949 a favore del professionista - Art. 2237 c.c. - Cumulabilità - Condizioni - Contraente pubblica amministrazione - Sindacato giurisdizionale.

    In tema di recesso dal contratto di prestazione d'opera professionale, l'art. 10 della l. n. 143 del 1949, pur non comprimendo l'incondizionato diritto di recesso del committente, deroga all'art. 2237 c.c. ponendo a suo carico - quando la sospensione dell'incarico non dipenda da fatto del professionista - un'obbligazione indennitaria ex lege, distinta e aggiuntiva rispetto al risarcimento dei maggiori danni, obbligazione che non è dovuta in caso di determinazione pattizia del rapporto, ferma restando la risarcibilità del danno in ipotesi di recesso ad nutum privo di giusta causa; qualora il committente sia una pubblica amministrazione, il giudice è legittimato a sindacare l'atto amministrativo con cui il recesso sia stato esercitato.

    Rv. 677463-01Rassegna di marzo 2026, p. 116Art. 2237 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 26759/2025

    Ingegneri e architetti

    Iscrizione all'INARCASSA - Verifica della continuità nell'esercizio della professione - Termine quinquennale di decadenza - Decorrenza - Dall’ottemperanza agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 301 del 1975.

    In tema di trattamento pensionistico degli ingegneri ed architetti liberi professionisti iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, le verifiche del requisito della continuità nell'esercizio della professione, ai fini dell'anzianità dell'iscrizione, soggiacciono al termine di decadenza di cinque anni, decorrente dal momento in cui l'ente è messo in condizione di conoscere i dati rilevanti ai fini del controllo, vale a dire dal momento in cui l'iscritto adempie all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 301 del 1975, ratione temporis vigente (successivamente ribadito dall'art. 7 dello Statuto approvato con d.m. 28.11.1995).

    Rv. 676648-01Rassegna di ottobre 2025, p. 112Art. 21 Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architettiDove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Ordinanza n. 95/2009Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2729 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 621 del codice di procedura civile e 2729 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009…

  • Sentenza n. 506/1989Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 22 Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri

    Dispositivo: Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 della Costituzione, dal Consiglio Nazionale dei geometri con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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