Tra le condizioni illecite si è considerata anche quella contraria all'ordine pubblico (art. 1354, primo comma) che non era richiamata dal codice precedente. Per la condizione impossibile si sono distinte le conseguenze che essa provoca sul contratto quando ha carattere sospensivo, dagli effetti che essa vi determina quando ha carattere risolutivo (art. 1354, secondo comma). Nel primo caso si ha nullità del contratto, perchè colui il quale vuole un effetto sotto la condizione che si produca un evento irrealizzabile, dimostra con ciò stesso di non volere l'effetto stesso (la diversa disposizione dell'art. 634 è informata al tradizionale principio del favor testamenti); nel secondo caso il contratto non può rimanere vulnerato dall'irrealizzabilità dell'evento condizionante, perchè l'impossibilità del suo verificarsi conferisce precisamente efficacia definitiva al contratto fin dal momento della sua conclusione. La condizione risolutiva illecita, a differenza di quella risolutiva impossibile, per l'art. 1354, primo comma, produce nullità del contratto. La diversità del trattamento si deve rapportare al carattere inscindibile della volontà condizionata che, quando è prevista una condizione illecita, sorge nella sua interezza come volere inficiato da illiceità. Se la condizione illecita sospensiva o risolutiva e la condizione impossibile sospensiva sono apposte solo a un patto del contratto, è nullo senza dubbio il patto; ma, circa il contratto, si osservano le regole della nullità parziale enunciate nell'art. 1419 (art. 1354, secondo comma), che saranno in seguito illustrate (n. 649, in fine).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 619