Art. 45 — Efficacia degli accordi

L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e' sostituito dal seguente: "Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di Bolzano l'assistenza puo' essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali". E' fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida. E' fatto altresi' divieto di corrispondere somme per buona entrata. In ogni caso le organizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi collettivi in materia di contratti agrari.

Testo vigente dal 5 maggio 1982

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 45, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22322/2025

    2 agosto 2025

    Ai fini della stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'art. 45 della l. n. 203 del 1982, il requisito dell'assistenza dell'associazione professionale di categoria postula un'effettiva attività di consulenza e di indirizzo, che chiarisca alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostano dalle disposizioni di legge, affinché la stipulazione avvenga con la massima consapevolezza possibile, con la conseguenza che, ove l'assistenza sia stata prestata in tal modo, il contratto è valido, essendo a tal fine probante la sottoscrizione, da parte dei contraenti e dei loro rispettivi rappresentanti sindacali, del documento negoziale.

    Art. 45 · Art. 1418 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 248 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 139/1984

    Illegittimità dichiarata
    7 maggio 1984

    La norma denunciata risulta del tutto estranea all'oggetto del giudizio e viene richiamata nell'ordinanza di rimessione in relazione ad una ipotesi astratta, difettando così il nesso di pregiudizialità e conseguentemente la rilevanza che costituisce requisito indispensabile per l'ammissibilità della questione. Ed infatti nel giudizio a quo non si fa questione della validità di un contratto stipulato in deroga alle norme vigenti ma è in discussione soltanto l'ammontare del canone. (Inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale - sollevata in relazione all'art. 3 Cost. - dell'art. 45 della L. 3 maggio 1982 n. 203, in quanto la possibilità di stipulare contratti in deroga alle norme vigenti in materia agraria, con l'assistenza delle organizzazioni di categoria, comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra i soggetti dei nuovi rapporti, che ricuperebbero la loro autonomia contattuale, e quelli dei rapporti già in corso, rispetto ai quali la stessa continua ad essere negata, stante l'impossibilità di reali occasioni di rinegoziare i patti).

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art45 · fonte del testo

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