Codice civile

Art. 1384 c.c. — Riduzione della penale

La penale puo' essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale e' stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale e' manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 1384 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 8217/2026

    2 aprile 2026

    L'entità della caparra confirmatoria, se contenuta nei limiti della prestazione garantita, non può determinare la nullità totale o parziale della clausola che la prevede per contrasto con l'art. 2 cost. e la buona fede oggettiva, perché, avendo la caparra natura di pagamento anticipato, la sua misura è limitata ex lege entro la soglia del corrispettivo dovuto quale prestazione principale, e ciò ne esclude intrinsecamente la manifesta eccessività e la necessità di ricondurla ad equità.

    Art. 1384 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 1385 c.c. · Art. 1175 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 3694/2026

    18 febbraio 2026

    In tema di clausola penale, la prestazione di cui all'art. 1382, comma 1, c.c. può ricomprendere ogni attività, opera o bene, anche infungibili e, pertanto, la riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., benchè più agevole nel caso più frequente di prestazione pecuniaria mediante diminuzione numerica percentuale della stessa in base alle circostanze del caso concreto, può realizzarsi, eventualmente avvalendosi di un consulente, anche quando la suddetta prestazione consista in un fare infungibile, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento ed alle ripercussioni dell'inadempimento sul concreto equilibrio delle prestazioni contrattuali, anche in relazione al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita. (Nella fattispecie, il principio è stato affermato con riferimento ad una cessione da parte del proprietario di un terreno, in favore di un costruttore, del diritto di superficie e del preliminare di vendita del suddetto suolo, in cui il promittente alienante avrebbe dovuto ricevere in permuta due appartamenti e due cantine, facenti parte del costruendo edificio, con la previsione di una penale in cui la "prestazione" era rappresentata dal diritto di ritenere in proprietà l'opera edificata dalla parte inadempiente).

    Art. 1384 c.c. · Art. 1382 c.c. · Art. 1385 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 28716/2025

    30 ottobre 2025

    La caparra confirmatoria, a differenza della penale, non può essere oggetto di riduzione equitativa da parte del giudice ex art. 1384 c.c., in quanto la prima è già sottoposta ad una limitazione ex lege entro la soglia del corrispettivo dovuto quale prestazione principale, tanto da escluderne intrinsecamente la manifesta eccessività e la necessità di ricondurla ad equità, a differenza della penale, la cui misura è liberamente concordata dalle parti.

    Art. 1384 c.c. · Art. 1385 c.c. · Art. 1453 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 18463/2025

    7 luglio 2025

    Ai fini della valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dall'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni da valutarsi in relazione alla situazione esistente al momento dell'applicazione poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso l'iniquità della clausola penale valutandola esclusivamente in relazione al momento della stipulazione del contratto di appalto cui accedeva, senza tener delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento con precipuo riguardo alla cristallizzazione del periodo di ritardo).

    Art. 1384 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 2 cost.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il valore giuridico dato alla clausola penale dall'art. 1382 è quello di limitare il danno, salvo che le parti non ne abbiano convenuto il risarcimento integrale. Nell'art. 1382 non si allude alla funzione coercitiva che alla clausola assegnava l'art. 1209 cod. civ. del 1865, perchè tale funzione è solo indirettamente esercitata dalla penale, mentre direttamente la coazione all'adempimento viene dall'obbligo di risarcire il danno, di cui la clausola agevola l'esecuzione: la agevola evitando la prova del danno (art. 1382, secondo comma). Il risarcimento del danno superiore all'importo della pena è consentito (se le parti lo hanno convenuto), per un avvicinamento al sistema romanistico che, com'è noto, era contrario alla disposizione dell'art. 1230, secondo comma, cod. civ. del 1865. La penale non può esaurire sempre l'importo dei danni, perchè talvolta le parti non hanno, al momento del contratto, una nozione esatta della lesione patrimoniale che potrà derivare dall'inadempimento. Se la pena si fosse considerata limite legale del risarcimento, si sarebbe frustrato l'accennato scopo di indiretta coazione che essa spiega: e infatti, quando l'importo della pena fosse inferiore al danno da risarcire, il debitore non avrebbe in essa uno stimolo ad adempiere. Si è conferito al giudice il potere di ridurre la penale eccessiva, ossia sproporzionata all'interesse che ha il creditore all'adempimento (art. 1384). Tale disposizione, fondata sulla equità, mira a contenere l'autonomia dei contraenti, in modo da impedire che il risultato dell'accordo sia usuraio (cfr. anche l'art. 1526, secondo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 632

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1384 · fonte del testo

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