Codice delle assicurazioni private

Art. 12 — Operazioni vietate

Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto e' nullo e si applica l'articolo 167, comma 2. E' vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di societa' che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attivita' assicurativa.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 12, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 28967/2025

    3 novembre 2025

    In tema di contratti assicurativi, è nullo ogni accordo (ancorché concluso dopo la commissione dell'illecito) che determini il trasferimento dell'onere economico del pagamento di una sanzione amministrativa su un soggetto diverso dall'autore dell'illecito, poiché determina la vanificazione della funzione sanzionatorio-deterrente del provvedimento amministrativo.(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto operativa la polizza stipulata da una società a copertura della responsabilità civile dei propri organi sociali, in relazione alla sanzione amministrativa comminata nei confronti di questi ultimi, il cui onere economico la società stipulante si era accollata in virtù di un accordo di manleva concluso dopo la commissione dell'illecito).

    Art. 12 · Art. 1418 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art12 · fonte del testo

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