Art. 1891 c.c. — Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
[1]Se l'assicurazione e' stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
[2]I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non puo' farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
[3]All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
[4]Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
