Art. 1891 c.c. — Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

[1]Se l'assicurazione e' stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

[2]I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non puo' farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

[3]All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

[4]Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1891 c.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16212/2025

    17 giugno 2025

    L'assicurazione contro i danni ad una cosa, stipulata da chi non ne è il proprietario, è necessariamente un'assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c., a beneficio del proprietario stesso. (Nella specie, la S.C., in relazione a polizza assicurativa contro i danni da incendio ad un fabbricato stipulata dal conduttore, in forza di contratto di affitto di azienda, ha affermato che l'unico soggetto titolare dell'interesse esposto al rischio - il quale va individuato a priori, in base ai patti contrattuali, non a posteriori in base alle conseguenze del sinistro - era il proprietario, restando, pertanto, irrilevante, ai fini dell'individuazione del soggetto assicurato, che il conduttore avesse sostenuto le spese di ripristino dell'immobile).

    Art. 1891 c.c. · Art. 1904 c.c. · Art. 1905 c.c. · Art. 1895 c.c.

    Rassegna di giugno 2025, pp. 94, 95 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 1909/2025

    27 gennaio 2025

    La polizza assicurativa decennale di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2005 ha natura di assicurazione contro i danni per conto altrui o di chi spetta, con conseguente legittimazione del terzo assicurato a far valere i diritti derivanti dal contratto, e non di assicurazione della responsabilità civile, sia per la specifica previsione testuale, secondo cui essa deve essere stipulata dal costruttore "a beneficio dell'acquirente", sia per la ratio complessiva della disciplina legislativa, volta a garantire che la tutela dei diritti patrimoniali dell'acquirente dell'immobile da costruire non resti frustrata dalle vicende sostanziali, processuali ed eventualmente concorsuali del costruttore.

    Art. 1891 c.c. · Art. 1669 c.c.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 89 ↗pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e giugno 2025 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1891 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari