Codice di procedura civile

Art. 276 c.p.c. — Deliberazione

[1]La decisione e' deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.

[2]Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.

[3]La decisione e' presa a maggioranza di voti. Il primo a votare e' il relatore, quindi l'altro giudice e infine il presidente.

[4]Se intorno a una questione si prospettano piu' soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e cosi' successivamente finche' le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.

[5]Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione e' quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

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Corte di cassazione

11 pronunce che riguardano l’art. 276 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8431/2026

    3 aprile 2026

    In tema di processo tributario, il provvedimento collegiale, emesso ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, con il quale viene dichiarata la cessazione della materia del contendere, ha natura di sentenza, al di là della qualificazione data al medesimo dall'estensore, dovendosi avere riguardo non già alla forma adottata, ma al contenuto sostanziale del provvedimento medesimo e all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sia per il suo indubbio carattere decisorio, sia perché emesso dal collegio, non rilevando in senso contrario che sia firmata dal solo presidente del collegio, quando sia anche relatore.

    Art. 276 c.p.c. · Art. 46 Disposizioni sul processo tributario · Art. 132 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 33896/2025

    23 dicembre 2025

    È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione con cui la parte rimasta soccombente nel merito si dolga dell'erronea applicazione del principio della ragione più liquida, a seguito della scelta del giudice di esaminare, fra le questioni prospettate dalla controparte, prima quella di merito (così assorbendo quella di rito), non potendo considerarsi il ricorrente soccombente rispetto all'alterazione dell'ordine logico delle questioni.

    Art. 276 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 31547/2025

    3 dicembre 2025

    In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata. (Nella specie, la S.C. ha affermato la natura fondante del difetto di potestas iudicandi conseguente all'omessa tempestiva riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio, così confermando la sentenza di appello che, pur in assenza di proposizione di appello incidentale sul punto, aveva rilevato il vizio e dichiarato l'estinzione del processo).

    Art. 276 c.p.c. · Art. 161 c.p.c. · Art. 279 c.p.c. · Art. 324 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 26999/2025

    7 ottobre 2025

    Il rigetto della domanda nel merito non implica implicito rigetto anche dell'eccezione di prescrizione, la quale resta, invece, assorbita, poiché l'accertamento della prescrizione presuppone logicamente l'esistenza del diritto, con la conseguenza che, non formandosi il giudicato interno, la questione può essere delibata dal giudice d'appello a seguito di mera riproposizione ex art. 346 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza emessa dalla corte d'appello in sede di rinvio, per avere esaminato l'eccezione di prescrizione dei diritti discendenti da un contratto di assicurazione della responsabilità civile in assenza di impugnazione incidentale della compagnia, vittoriosa in primo grado in ragione della ritenuta inoperatività della polizza).

    Art. 276 c.p.c. · Art. 2938 c.c. · Art. 2952 c.c. · Art. 2909 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 281/1990

    Questione inammissibile
    31 maggio 1990

    Manifesta inammissibilità della questione, dacché il petitum, concretandosi in una complessa operazione di modifica delle regole del rito, idonea a coinvolgere modi e tempi di svolgimento del contraddittorio e la struttura stessa della decisione, esula dall'ambito dell'incidente di legittimità costituzionale e richiede un intervento di competenza del legislatore, del resto già parzialmente in atto.

    Art. 128 c.p.c. · Art. 275 c.p.c. · Art. 276 c.p.c. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art276 · fonte del testo

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