Art. 177 c.g.c. — Mezzi di impugnazione e cosa giudicata formale

[1]1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, l'opposizione di terzo, la revocazione e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

[2]2. S'intende passata in giudicato la sentenza che non e' piu' soggetta ad appello, ne' a revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), ne' a ricorso per cassazione.

[3]3. Salvi i casi previsti dall'articolo 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volonta' di avvalersi delle impugnazioni esclude la proponibilita' di queste ultime.

[4]4. L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della decisione non impugnate.

Testo vigente dal 7 settembre 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art177 · fonte del testo

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