Art. 23 — Costituzione in giudizio della parte resistente

((L'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)) nei cui confronti e' stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso e' stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale. La costituzione della parte resistente e' fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresi' le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.

Testo vigente dal 1 gennaio 2016 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 23, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 144/2006

    Questione infondata
    7 aprile 2006

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 22 dello stesso decreto, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sanzione dell'inammissibilità della costituzione del resistente che non avvenga nel termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, così determinando, secondo il rimettente, un'ingiustificata disparità di trattamento delle conseguenze della tardiva costituzione del ricorrente e del resistente nel processo tributario e violando i principi del giusto processo. Non sussiste violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la diversa disciplina delle conseguenze derivanti dalla tardiva costituzione è evidente riflesso della diversa posizione che, specie in un processo di tipo impugnatorio come quello tributario, la legge attribuisce a ricorrente e resistente. Non sussiste neppure violazione dell'art. 111 Cost., dal momento che la tardiva costituzione del convenuto può dar luogo, se la legge lo prevede, a decadenze sia di tipo assertivo che probatorio, ma mai ad un'irreversibile dichiarazione di contumacia.

    Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 23 Disposizioni sul processo tributario · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1993 al 1 gennaio 2016. 14 parole tolte, 22 parole aggiunte.

tolto: L'ufficio del Ministero delle finanze, l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossioneaggiunto: L'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nei cui confronti e' stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art23 · fonte del testo

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