La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato - regioni. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali (( nella materia di rispettiva competenza)); ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.

Testo vigente dal 18 luglio 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 408/1998

    Illegittimità dichiarata
    14 dicembre 1998

    Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti dell'art. 9, comma 1, prima parte, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in riferimento, altresì, oltre che ai suindicati articoli dello statuto speciale e della Costituzione, allo stesso art. 9 della legge n. 59 del 1997, nei confronti degli artt. 1, 8, commi 1 e 4, e 9 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti degli stessi su indicati articoli del decreto legislativo n. 281, riguardo alla unificazione - così come risulta disciplinata dalle norme impugnate - della conferenza Stato-Regioni con la conferenza Stato - città ed autonomie locali. La previsione della conferenza unificata, con la presenza sia dei rappresentanti delle Regioni, sia di quelli delle autonomie locali, quale strumento di raccordo fra Governo e sistema delle autonomie, quando vengano in discussione argomenti di interesse comune delle Regioni e degli enti locali, è infatti una scelta discrezionale del legislatore, non in contrasto con la Costituzione in quanto sia nelle disposizioni della legge n. 59 che in quelle del decreto legislativo n. 281, l'identità di ciascuna delle due conferenze e la loro distinzione pur nel loro congiunto operare non vengono mai meno. Come del resto è confermato anche dalle prescrizioni procedurali del decreto legislativo n. 281 sulle deliberazioni della conferenza unificata, nelle quali, ferma restando la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle Regioni e degli enti locali è assunto attraverso il voto distinto dei membri dei due gruppi, sicché è da escludersi che i rappresentanti delle autonomie locali partecipino a procedimenti di raccordo fra lo Stato e le Regioni, o che addirittura possano vincolare la volontà della Regione in ordine ai rapporti con i rispettivi enti locali. - Sui poteri discrezionali del legislatore ordinario in ordine alla realizzazione del sistema di autonomie delineato dalla Costituzione, v. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

    Art. 8 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 5 cost. · Art. 76 cost. · Art. 115 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (12)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 18 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1997 al 18 luglio 2006. 5 parole aggiunte.

… o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali aggiunto: nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8 · fonte del testo

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