Art. 52 — Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
All'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA.»;
- b)il comma 1-bis e' abrogato.
Testo vigente dal 10 gennaio 2011
