Misure per la promozione di strumenti di sanita' preventiva e di telemedicina presso il domicilio delle persone anziane Al fine di consentire il mantenimento delle migliori condizioni di vita della persona anziana presso il proprio domicilio, con prioritario riferimento alla persona grande anziana affetta da almeno una patologia cronica, e' promosso l'impiego di strumenti di sanita' preventiva e di telemedicina nell'erogazione delle prestazioni assistenziali. Le prestazioni di telemedicina sono individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilita', sentito il CIPA, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e in coerenza con le linee guida organizzative contenenti il modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare, finalizzate al traguardo M6C1-4, della Missione 6 - Salute, Componente 1 - Reti di prossimita', strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonche' con le progettualita' dei servizi sanitari erogati in telemedicina, cosi' come stabiliti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in qualita' di soggetto responsabile dell'attuazione del Subinvestimento 1.2.3 - Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici, nell'ambito del predetto Investimento. Con il decreto di cui al comma 2 e' prevista la delimitazione del territorio nazionale in tre grandi aree geografiche e l'attivazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in via sperimentale e per un periodo massimo di diciotto mesi, di almeno un servizio di telemedicina domiciliare nell'ambito di ciascuna di tali aree geografiche, prioritariamente destinato ai soggetti di cui al comma 1. L'erogazione degli interventi di sanita' preventiva presso il domicilio dei soggetti di cui al comma 1 puo' essere effettuata dagli enti pubblici e privati accreditati, dagli infermieri di famiglia e comunita', nonche' tramite la rete delle farmacie territoriali, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, secondo le modalita' indicate con il decreto di cui al comma 2. L'Agenas verifica l'andamento dell'attivita' di erogazione dei servizi di telemedicina prevista dal presente articolo e riferisce al CIPA sugli esiti della stessa, nei tempi e con le modalita' previsti dal decreto di cui al comma 2. Le prestazioni di telemedicina di cui al presente articolo vengono svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 18 marzo 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-15;29~art9 · fonte del testo

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