Art. 13 — Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006

Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  • a)prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2024/1157, conformemente ai criteri di cui all'articolo 63 del regolamento medesimo, ivi comprese le procedure e le autorita' competenti per l'irrogazione delle sanzioni stesse, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
  • b)individuare le autorita' coinvolte nelle ispezioni ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1157, designare le autorita' competenti responsabili per l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1157 ai sensi dell'articolo 75 del regolamento medesimo e le autorita' responsabili della cooperazione di cui all'articolo 65 del citato regolamento (UE) 2024/1157, nonche' stabilire le modalita' di designazione dei membri e del personale di ruolo responsabili della cooperazione di cui al medesimo articolo 65 e dei rappresentanti nazionali nel gruppo di controllo di cui all'articolo 66 del predetto regolamento (UE) 2024/1157;
  • c)apportare alla normativa vigente in materia di spedizione di rifiuti, ivi comprese le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2024/1157. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 25 marzo 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-03-17;36~art13 · fonte del testo

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