Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogati. E' istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attivita' agricole e di acquacoltura con metodo biologico. I modelli di notifica dell'attivita' di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attivita' di produzione e i registri aziendali, nonche' la modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato III del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, sono definiti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei dati fra questi. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni contenute nel SIB. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB.

Testo vigente dal 10 agosto 2016

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 139/2018

    Questione infondata
    2 luglio 2018

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 81, 97, 117, quarto comma, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 7, comma 5 della legge n. 154 del 2016, che pone l'obbligo per le Regioni di attivare i sistemi di cooperazione applicativa necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il neoistituito Sistema informativo per il biologico (SIB) - che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) - e gli eventuali analoghi sistemi informativi regionali, con "surrogazione" del sistema informativo statale nell'ipotesi di inadempimento. La disposizione impugnata non lede i parametri evocati, in quanto rientra nell'ambito della competenza esclusiva statale del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione locale, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. r), Cost., garantisce l'efficienza della pubblica amministrazione e richiede costi che derivano dall'ineludibile interesse a garantire la comunicabilità tra il sistema informativo nazionale e quelli periferici; l'obbligo di utilizzo del SIB, infine, scatta a seguito dell'inerzia protrattasi per novanta giorni rispetto all'obbligo di attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa, la quale avviene previa intesa in sede di Conferenza permanente. ( Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016 e n. 232 del 2009 ). La competenza statale nella materia concernente il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione locale, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. r), Cost., concerne le disposizioni strumentali per assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 284 del 2016, n. 251 del 2016, n. 23 del 2014, n. 46 del 2013 e n. 17 del 2004 ).

    Art. 15 Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare · Art. 5 Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare · Art. 81 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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