Il Governo e' delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali. Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attivita' consultiva obbligatoria;
  • b)semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche;
  • c)specificazione delle materie per le quali e' obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso;
  • d)definizione delle forme e modalita' della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunita' montane. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata.

Testo vigente dal 17 marzo 1997

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 333/2003

    Questione inammissibile
    7 novembre 2003

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 (Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell'art. 9, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 (Condizioni generali di emissione…

    Art. 3 cost. · Art. 43 cost. · Art. 47 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art9 · fonte del testo

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