Art. 25 — Misure in materia di riscossione locale
All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, i commi da 2-bis a 2-undecies sono sostituiti dai seguenti: «2-bis. Le funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e extra-tributarie degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere affidate, secondo le modalita' di cui ai commi da 2-sexies a 2-quinquiesdecies del presente articolo, alla societa' AMCO - Asset management company S.p.A. (AMCO) che, tramite il patrimonio destinato o i patrimoni destinati di cui al comma 2-octies, le esercita mediante i soggetti individuati ai sensi del comma 2-novies. I crediti relativi a tali entrate restano nella titolarita' degli enti di cui al primo periodo, ai quali e' preclusa la facolta' di cui al comma 2. La riscossione coattiva di cui al presente comma puo' riguardare anche i carichi gia' affidati all'Agenzia delle entrate - Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110. 2-ter. Per gli enti locali che non si avvalgono della facolta' di cui al comma 2-bis, l'affidamento alla societa' AMCO del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie e' obbligatorio, fermo restando quanto previsto dal comma 2-quinquies, qualora il tasso di smaltimento dei residui attivi sia inferiore alla soglia del 35 per cento, calcolata sulla base delle risultanze complessive della riscossione registrate negli ultimi tre esercizi relativamente alla somma delle entrate del titolo 1, tipologia 101, e del titolo 3, di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' aggiornata, con cadenza triennale, la soglia di cui al presente comma. All'individuazione degli enti locali tenuti ad affidare alla societa' AMCO la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie ai sensi del presente comma e del comma 2-quater si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato annualmente previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della percentuale di smaltimento dei residui attivi definita ai sensi del quarto periodo di cui al presente comma. La percentuale di smaltimento dei residui attivi di cui al presente comma e' calcolata, per ciascun ente locale, sulla base dei dati dei rendiconti acquisiti dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) come complemento all'unita' del rapporto tra:
- a)il totale dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo anno del triennio di riferimento, al netto del 100 per cento dei residui attivi di competenza, del 50 per cento dei residui attivi formatisi nel secondo anno del triennio e del 25 per cento dei residui attivi formatisi nel primo anno del triennio;
- b)il totale dei residui attivi iniziali del triennio preso a riferimento. 2-quater. Per gli enti locali per i quali, nell'ultimo quadriennio, non risultano acquisiti dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi, l'affidamento del servizio di riscossione coattiva alla societa' AMCO e' obbligatorio. 2-quinquies. Sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di cui al comma 2-ter gli enti locali che presentano un valore negativo o nullo dei residui attivi di cui alla lettera a) o alla lettera b) del medesimo comma 2-ter, nonche' gli enti locali che, sulla base del rendiconto dell'esercizio dell'ultimo anno del triennio, registrano un totale di residui attivi di cui alla citata lettera a) inferiore al 15 per cento degli accertamenti relativi alle entrate di cui al comma 2-bis. 2-sexies. L'affidamento da parte dell'ente locale avviene con delibera adottata secondo le forme previste dalla legislazione vigente. La delibera di affidamento e la successiva convenzione sottoscritta tra le parti recano gli elementi prescritti dal decreto di cui al comma 2-duodecies e si conformano alle relative disposizioni. L'affidamento alla societa' AMCO della riscossione delle entrate di cui al comma 2-bis ha la durata di cinque anni, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di cui al secondo periodo e automaticamente rinnovabili, una sola volta, per la medesima durata, salvo diversa determinazione dell'ente da adottare entro sei mesi dalla scadenza del primo quinquennio. Fino alla scadenza di tale periodo gli enti locali possono affidare in gestione alla societa' AMCO i propri crediti. La riscossione dei crediti affidati in gestione prosegue oltre la scadenza del predetto periodo e fino al giorno dell'incasso delle somme dovute o, comunque, fino alla data del discarico automatico. Per gli enti locali di cui ai commi 2-ter e 2-quater la delibera di affidamento avviene entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2-ter o entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'eventuale contratto di servizio con soggetti diversi dalla societa' AMCO in presenza delle condizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater e' nullo. Per gli enti locali che abbiano affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e per i quali sia stata registrata una percentuale di riscossione inferiore alla soglia di cui al comma 2-ter, l'affidamento diviene obbligatorio soltanto qualora la percentuale di riscossione rimanga inferiore alla suddetta soglia nel triennio successivo alla pubblicazione del decreto di cui al terzo periodo del medesimo comma 2-ter. 2-septies. La remunerazione dovuta alla societa' AMCO dall'ente locale e' stabilita con il decreto previsto dal comma 2-duodecies. Restano a carico del debitore:
- a)le spese di notifica degli atti, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;
- b)le spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;
- c)le spese delle fasi cautelari ed esecutive, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti ed oneri strettamente attinenti alla procedura di recupero, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;
- d)gli interessi di mora come determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 802, della legge n. 160 del 2019. 2-octies. La societa' AMCO istituisce, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o piu' patrimoni destinati alla gestione dei crediti affidati dagli enti locali di cui al presente articolo secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-duodecies. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della societa'. Le attivita' affidate in gestione alla societa' AMCO non concorrono alla formazione del patrimonio netto della societa' e restano nella titolarita' dell'amministrazione affidataria e di esse e' data evidenza mediante una apposita rendicontazione, sottoposta a revisione contabile trasmessa all'amministrazione affidataria. Delle obbligazioni sorte nell'ambito della gestione di ciascun patrimonio destinato risponde esclusivamente il patrimonio medesimo. I beni e i rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati non possono formare oggetto di azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori della societa' AMCO ne' essere computati ai fini delle procedure concorsuali riguardanti la societa'. I risultati economici della gestione sono imputati esclusivamente al patrimonio destinato e secondo le modalita' stabilite nella convenzione con l'amministrazione affidataria. Per la gestione dei flussi finanziari derivanti dall'attivita' di riscossione di cui al presente articolo, sono aperti dalla societa' AMCO uno o piu' conti correnti bancari o postali dedicati sui quali sono accreditate tutte le somme riscosse per conto degli enti locali. Tali conti assicurano la separazione dei flussi finanziari per ciascun ente locale e sono utilizzati per le operazioni di addebito e accredito relative alle suddette attivita' di riscossione, garantendo la piena tracciabilita' dei flussi finanziari relativi a ciascun ente locale affidatario. I tempi di riversamento all'ente locale sono stabiliti nelle singole convenzioni, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 2-duodecies. 2-novies. Per l'esercizio delle attivita' di riscossione coattiva di cui al comma 2-bis, la societa' AMCO si avvale di uno o piu' operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-decies, selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica bandita ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La societa' AMCO assicura il coordinamento delle procedure di riscossione di cui al comma 2-bis ed effettua un'attivita' di monitoraggio delle attivita' svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attivita' di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformita' alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilita' e corretta gestione delle risorse. 2-decies. La procedura di cui al comma 2-novies tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti alla societa' AMCO con il decreto di cui al comma 2-duodecies e in particolare:
- a)dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneita' della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attivita' e l'assunzione del rischio operativo;
- b)della capacita' di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;
- c)della capacita' organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilita' di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato;
- d)della dotazione di sistemi che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di piu' creditori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali. 2-undecies. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 2-bis, limitatamente ai crediti in gestione e per la durata dell'incarico, ad AMCO sono attribuiti i poteri di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e al capo II, sezione IV, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027 i poteri di cui al titolo VI del testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, ed e' consentito l'accesso ai dati di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 35, commi da 25 a 26-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e ai dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter) del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. I riferimenti ivi contenuti all'agente della riscossione e ai relativi dipendenti e direttori si intendono riferiti ad AMCO e ai suoi dipendenti e rappresentanti. Ai medesimi fini, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999, dell'articolo 35, commi da 25 a 26-bis del decreto-legge n. 223 del 2006 e dell'articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter) del decreto legislativo n. 127 del 2015, possono essere trasmessi da AMCO ai soggetti di cui al comma 2-novies. Per le stesse finalita' e con gli stessi limiti, ad AMCO e, per il suo tramite, ai soggetti di cui al comma 2-novies, sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 1, comma 791, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tali ultimi soggetti agiscono come concessionari del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali e a tal fine sono loro attribuiti, per la durata dell'incarico e sempre limitatamente ai crediti in gestione, i poteri di cui al primo periodo. I debitori conservano le tutele e le facolta' di opposizione previste dalle normative vigenti. 2-duodecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato citta' ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 2-bis a 2-undecies e da 2-terdecies a 2-quinquiesdecies e, in particolare, l'adeguamento dei requisiti di cui al comma 2-ter agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, diversi dai comuni. Il decreto di cui al presente comma disciplina, anche attraverso l'istituzione di uno specifico comitato, le modalita' di monitoraggio dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2-bis e il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 2-sexies. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. 2-terdecies. I sistemi informatici della societa' AMCO e degli operatori incaricati assicurano la piena interoperabilita' per garantire lo scambio sicuro ed efficiente dei dati e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attivita' di riscossione, monitoraggio e rendicontazione. Le specifiche tecniche per l'interoperabilita', i formati dei dati e i protocolli di comunicazione sono definiti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dalla documentazione relativa alla procedura di gara per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 2-novies. La societa' AMCO e gli operatori privati da essa incaricati sono tenuti ad adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati, la loro integrita' e riservatezza, in conformita' al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. Le modalita' di conservazione delle informazioni e dei documenti relativi alle attivita' di riscossione garantiscono l'accessibilita' nel tempo da parte degli enti locali titolari dei crediti e delle autorita' di vigilanza, nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalla legge. 2-quaterdecies. Le attivita' di riscossione affidate alla societa' AMCO e le ulteriori attivita' dalla stessa svolte, cosi' come le attivita' di riscossione svolte dagli operatori privati di cui al comma 2-novies di cui la societa' AMCO si avvale, restano escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e delle relative disposizioni di attuazione. 2-quinquiesdecies. L'obbligo di affidamento alla societa' AMCO previsto dal comma 2-ter cessa, qualora, al termine del periodo di affidamento, la capacita' di smaltimento dei residui attivi, calcolati secondo quanto previsto al comma 2-ter, registri un miglioramento inferiore a tre punti percentuali e conseguentemente si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis e le altre previste a legislazione vigente. 2-sexiesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 1, non si applicano ai versamenti alla societa' AMCO nell'ambito delle attivita' di cui al presente articolo. 2-septiesdecies. Al fine di consentire la cessazione delle funzioni di cui al comma 2-bis da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' fissato il termine temporale a decorrere dal quale e' disposta la suddetta cessazione.».
Testo vigente dal 7 agosto 2026
