Art. 11 — Delega al Governo in materia di semplificazione, aggiornamento e riassetto del codice dell'amministrazione digitale

Al fine di valorizzare e rafforzare il patrimonio informativo pubblico, i processi di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'erogazione di servizi in rete ai cittadini e alle imprese, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di semplificazione, modificazione e integrazione del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  • a)aggiornare la disciplina dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari in coerenza con il quadro regolatorio europeo, al fine di semplificare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni e la fruizione dei medesimi;
  • b)garantire e rafforzare l'interoperabilita' dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici, mediante la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure per l'accesso ai dati e la loro disponibilita' tramite i servizi della piattaforma digitale nazionale dati nonche' per la generazione e la conservazione dei documenti. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Si applica altresi' l'articolo 2, comma 3.

Testo vigente dal 14 novembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-11-10;167~art11 · fonte del testo

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