La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunita' montane. La Conferenza unificata e' comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita' montane ovvero la Conferenza Stato - regioni e la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

  • a)esprime parere:
  • 1)sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;
  • 2)sul documento di programmazione economica e finanziaria;
  • 3)sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  • b)promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;
  • c)promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;
  • d)acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;
  • e)assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
  • f)e' consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilita' del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
  • g)esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane. Ferma restando la necessita' dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato - regioni e la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ha compiti di:
  • a)coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;
  • b)studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunita' montane. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali, in particolare, e' sede di discussione ed esame:
  • a)dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a cio' attinenti;
  • b)dei problemi relativi alle attivita' di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;
  • c)di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:
  • a)l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
  • b)la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
  • c)le attivita' relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da celebrare in ambito nazionale.

Testo vigente dal 30 agosto 1997

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 408/1998

    Illegittimità dichiarata
    14 dicembre 1998

    Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti dell'art. 9, comma 1, prima parte, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in riferimento, altresì, oltre che ai suindicati articoli dello statuto speciale e della Costituzione, allo stesso art. 9 della legge n. 59 del 1997, nei confronti degli artt. 1, 8, commi 1 e 4, e 9 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti degli stessi su indicati articoli del decreto legislativo n. 281, riguardo alla unificazione - così come risulta disciplinata dalle norme impugnate - della conferenza Stato-Regioni con la conferenza Stato - città ed autonomie locali. La previsione della conferenza unificata, con la presenza sia dei rappresentanti delle Regioni, sia di quelli delle autonomie locali, quale strumento di raccordo fra Governo e sistema delle autonomie, quando vengano in discussione argomenti di interesse comune delle Regioni e degli enti locali, è infatti una scelta discrezionale del legislatore, non in contrasto con la Costituzione in quanto sia nelle disposizioni della legge n. 59 che in quelle del decreto legislativo n. 281, l'identità di ciascuna delle due conferenze e la loro distinzione pur nel loro congiunto operare non vengono mai meno. Come del resto è confermato anche dalle prescrizioni procedurali del decreto legislativo n. 281 sulle deliberazioni della conferenza unificata, nelle quali, ferma restando la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle Regioni e degli enti locali è assunto attraverso il voto distinto dei membri dei due gruppi, sicché è da escludersi che i rappresentanti delle autonomie locali partecipino a procedimenti di raccordo fra lo Stato e le Regioni, o che addirittura possano vincolare la volontà della Regione in ordine ai rapporti con i rispettivi enti locali. - Sui poteri discrezionali del legislatore ordinario in ordine alla realizzazione del sistema di autonomie delineato dalla Costituzione, v. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

    Art. 8 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 5 cost. · Art. 76 cost. · Art. 115 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art9 · fonte del testo

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