Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. All'attuazione del piano straordinario di cui al primo periodo si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e di 48 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";
  • b)al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019". Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione ((e del merito)), sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto ((...)) sono altresi' definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento. Con il decreto di cui al presente comma, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024, sono altresi' stabilite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2022 al 30 dicembre 2022. 14 parole tolte, 3 parole aggiunte.

b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019". Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzionetolto: , dell'universita' e della ricerca aggiunto: e del merito, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decretotolto: , fermo restando il termine del 31 dicembre 2021,aggiunto: ... sono altresi' definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive. tolto: 3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'universita' e della … altresi' stabilite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successiveaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-06-28;59~art4bis · fonte del testo

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