Art. 5 — Riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti

((Al fine di favorire il coordinamento della finanza pubblica e l'accesso alla proprieta' dell'abitazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con decreto, le procedure con cui i comuni, gli enti pubblici, anche territoriali, nonche' le aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, comunque denominate, possono alienare gli immobili di loro proprieta' facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale. Nell'ambito delle procedure di cui al primo periodo e' riconosciuto il diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori, purche' il soggetto interessato non sia proprietario di un'altra abitazione. Il decreto di cui al primo periodo individua altresi' i criteri per la selezione degli immobili che, in ragione del loro valore di mercato, possono essere sottoposti alle procedure di alienazione. Alla destinazione dei proventi derivanti dalle alienazioni di cui al presente articolo, da individuare in coerenza con il percorso della spesa netta di cui al regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, e fermo restando il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, si provvede con specifico provvedimento. Qualora i proventi siano di competenza degli enti territoriali, il provvedimento e' adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)).

Testo vigente dal 4 luglio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 2026 al 4 luglio 2026. 106 parole tolte, 131 parole aggiunte.

Al fine di favorire il coordinamento della finanza pubblica e tolto: favorire l'accesso alla proprieta' dell'abitazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore aggiunto: della legge di conversione del presente decretotolto: , il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aggiunto: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e aggiunto: con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tolto: approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprieta' dei comuni, degli enti pubblici aggiunto: stabilisce, con decreto, le procedure con cui i comuni, gli enti pubblici, anche territoriali, nonche' tolto: delle aggiunto: le aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, comunque tolto: denominati, aggiunto: denominate, possono alienare gli immobili di loro proprieta' facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e socialetolto: , con riconoscimento delaggiunto: . Nell'ambito delle procedure di cui al primo periodo e' riconosciuto il diritto di opzione tolto: all'acquisto, purche' i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione, aggiunto: per l'acquisto dell'immobile in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessoriaggiunto: , purche' il soggetto interessato non sia proprietario di un'altra abitazione. Il decreto di cui al primo periodo individua altresi' i criteri per la selezione degli immobili che, in ragione del tolto: relativo aggiunto: loro valore di mercato, possono essere sottoposti alle procedure di alienazione. tolto: I aggiunto: Alla destinazione dei proventi derivanti dalle alienazioni di cui al presente articolo tolto: sono destinati dagli enti territoriali alla riduzione anticipata del debito e, in assenza di debito o per la parte eccedente lo stesso, previo versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. I suddetti proventi sono destinati, con le procedute indicate al terzo periodo, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato dagli altri enti previsti dal primo periodoaggiunto: , da individuare in coerenza con il percorso della spesa netta di cui al regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, e fermo restando il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, si provvede con specifico provvedimento. Qualora i proventi siano di competenza degli enti territoriali, il provvedimento e' adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-05-07;66~art5 · fonte del testo

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