Art. 10 — Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione
All'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, primo periodo, le parole: «tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale,» sono sostituite dalle seguenti: «gli impianti di desalinizzazione di capacita' pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA» e il secondo periodo e' soppresso;
- b)al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
- d)al comma 4, dopo le parole: «Ministro della salute,», sono inserite le seguenti: «((previa intesa in sede di Conferenza unificata)) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» e le parole: «nonche' le soglie di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1» sono soppresse; Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ((0a) all'articolo 101, comma 6, al primo periodo, dopo le parole: "con valori superiori ai valori-limite di emissione" sono inserite le seguenti: "o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione" e, al secondo periodo, dopo le parole: "non peggiori di quelle prelevate" sono inserite le seguenti: "o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione"; 0b) all'articolo 109, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il decreto di cui al comma 2 non si applica alla gestione dei sedimenti all'interno delle acque di transizione e degli ambienti lagunari per i quali trova applicazione la pianificazione di cui all'articolo 121 del presente decreto, fatte salve le specifiche norme per la salvaguardia della Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126"));
- a)alla parte seconda:
- 1)all'Allegato II, il punto 17-ter e' soppresso;
- 2)al punto 8 dell'Allegato IV, dopo la lettera s), e' inserita la seguente: «s-bis) Impianti di desalinizzazione con capacita' pari o superiore a 200 l/s;»;
- b)alla parte terza, all'Allegato 5, dopo il punto 1.2.3 e' inserito il seguente: «1.2.3-bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE (1) Con riferimento agli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui all'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, a integrazione delle prescrizioni e dei criteri di cui ai punti precedenti del presente Allegato, l'incremento percentuale massimo di salinita' del corpo recipiente entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento), rispetto alla concentrazione salina media dell'acqua marina nell'area di interesse, e' pari a ΔSalmax<5%. ((L'incremento percentuale massimo della concentrazione di boro del corpo recettore entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento) e' pari al 5 per cento rispetto alla concentrazione media di fondo dello stesso corpo recettore)). (2) ((Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 6 dell'articolo 101,)) Si applicano i valori limite di emissione di cui alla tabella 3, a esclusione di cloruri e solfati, nonche' i valori limite di emissione (VLE) ((di cui al medesimo articolo 101)) per le altre sostanze eventualmente presenti nello scarico, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale di cui all'articolo 76. (3) Per le acque reflue derivanti dai procedimenti di dissalazione ((, in caso di mancato recupero dei residui dopo trattamento e dopo aver valutato prioritariamente forme di recupero della salamoia,)) e' permesso il solo scarico nei corpi idrici marini e nelle acque costiere. (( (3-bis) Per gli impianti di desalinizzazione con capacita' sino a 50 l/s e' possibile valutare in fase di rilascio dell'autorizzazione allo scarico una deroga al valore limite di emissione di cui alla tabella 3 per il parametro relativo ai solidi sospesi totali))». ((2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale gia' avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))
Testo vigente dal 14 giugno 2023
