Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticita' e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili (( Al fine di assicurare l'omogeneita' della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono adottate apposite linee guida. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le modalita' di realizzazione e gestione in via sperimentale e per un periodo non inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del sistema nazionale di protezione civile, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare sulle infrastrutture di cui al primo periodo gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali che presentano particolari condizioni di criticita' in relazione all'intensita' del traffico di mezzi pesanti. A tal fine, i predetti gestori forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse anche utilizzando il Building Information Modeling - BIM. Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticita' reca l'identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'articolo 13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato, per le medesime finalita' di cui al comma 1, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le linee guida applicabili su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, nonche' le modalita' della loro partecipazione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione di cui al comma 1. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato secondo le modalita' previste dal comma 2, sono approvati gli adeguamenti alle linee guida di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i termini e le modalita' con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'operativita' a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse. Ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio dinamico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende all'utilizzo delle piu' avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse. Per le finalita' di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, da destinare al finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte di operatori titolari dei necessari diritti d'uso delle frequenze, in sinergia con le amministrazioni centrali e locali interessate. Le modalita' di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nell'ambito delle attivita' di conservazione di cui agli articoli 29 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero per i beni e le attivita' culturali adotta un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili, che definisce i criteri per l'individuazione dei beni da sottoporre a monitoraggio e ai conseguenti interventi conservativi, nonche' i necessari ordini di priorita' dei controlli, anche sulla base di specifici indici di pericolosita' territoriale e di vulnerabilita' individuale degli immobili, e i sistemi di controllo strumentale da utilizzare nonche' le modalita' di implementazione delle misure di sicurezza, conservazione e tutela. Agli oneri derivanti dalle attivita' di cui al presente comma, pari a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dalle attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Testo vigente dal 17 luglio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 2018 al 17 luglio 2020. 115 parole tolte, 297 parole aggiunte.

Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticita' e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobilitolto: A decorrere aggiunto: Al fine di assicurare l'omogeneita' della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore tolto: del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende alla aggiunto: della presente disposizione, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono adottate apposite linee guida. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le modalita' di realizzazione e gestionetolto: , in via sperimentaletolto: , di aggiunto: e per un periodo non inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del sistema nazionale di protezione civile, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare tolto: alle infrastrutture stradali e autostradali, quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, individuate dal Ministero stesso con apposito decreto, che presentano aggiunto: sulle infrastrutture di cui al primo periodo gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali che presentano particolari condizioni di criticita' tolto: connesse al passaggio aggiunto: in relazione all'intensita' del traffico di mezzi pesanti. A tal fine, i tolto: soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono le infrastrutture stradali e autostradali individuate dal Ministero aggiunto: predetti gestori forniscono al Ministero tolto: stesso aggiunto: delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, … l'identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'articolo 13. tolto: Al termine del periodo di sperimentazione di aggiunto: Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato, per le medesime finalita' di cui al comma 1, tolto: di durata pari a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aggiunto: previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tolto: ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, sono aggiunto: sono adottate le linee guida applicabili su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, nonche' le modalita' della loro partecipazione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione di cui al comma 1. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato secondo le modalita' previste dal comma 2, sono approvati gli adeguamenti alle linee guida di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i termini e le modalita' con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero tolto: stesso aggiunto: delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'operativita' a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso … condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse. Ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio dinamico tolto: per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali che presentano condizioni di criticita', il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende all'utilizzo delle piu' avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse. tolto: 3-bis. Per le finalita' di cui al presente articolo, nello stato di previsione del … cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205aggiunto: . Nell'ambito delle attivita' di conservazione di cui agli articoli 29 e seguenti del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109~art14 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari