Art. 3 — Piano nazionale di ripristino
Le autorita' nazionali competenti di cui all'articolo 2, nello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite, provvedono a promuovere la necessaria collaborazione tra i soggetti coinvolti, ivi compresi i soggetti attuatori di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, e ad assicurare il raccordo e coordinamento delle attivita' relative alla redazione del Piano nazionale di ripristino (di seguito «Piano»). Tali attivita' prevedono la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie, la concertazione e la consultazione, nonche' la divulgazione dei contenuti del Piano, come previsto dagli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2024/1991, ivi compresi il riesame e la revisione del Piano, come previsto dall'articolo 19 del medesimo regolamento. Sono fatte salve in ogni caso le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. Il Piano e' adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1991, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le autorita' nazionali competenti provvedono, altresi', ad assicurare la raccolta e la trasmissione alla Commissione europea delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1991.
Testo vigente dal 16 maggio 2026
