Art. 24 — Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole: "titoli abilitativi gia' rilasciati alla stessa data" sono inserite le seguenti: ", anche ai fini delle eventuali relative proroghe";
  • b)all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola "richiesta" e' sostituita dalla seguente: "rilasciata";
  • c)all'articolo 29-decies, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.";
  • d)all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)al comma 2, le parole da: "e' rilasciata" a: "smaltimento alternativo" sono sostituite dalle seguenti: "e' rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali e' rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,";
  • 2)al comma 3, dopo la parola "autorizzazione" e' inserita la seguente "regionale";
  • e)all'articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, le autorita' competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa ((dell'Unione europea)), le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.";
  • f)all'articolo 228, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. E' fatta salva la facolta' di procedere nell'anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l'anno solare in corso.";
  • g)all'articolo 268, comma 1, ((...)) alla lettera p) le parole da: "per le piattaforme" alle parole "gas naturale liquefatto off-shore;" sono soppresse;
  • h)((all'articolo 281, il comma 5 e' sostituito dal seguente:)) "((5)) Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";
  • i)all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 e' inserito il seguente: "1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore;".

Testo vigente dal 7 aprile 2012

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 7 aprile 2012

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 2012 al 7 aprile 2012. 32 parole tolte, 7 parole aggiunte in 3 capoversi.

e) all'articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, le autorita' competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa tolto: comunitaria aggiunto: dell'Unione europea, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella …

g) all'articolo 268, comma 1, tolto: alla lettera o) le parole: "per le piattaforme off-shore, l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;" sono soppresse, e alla letteraaggiunto: ... alla lettera p) le parole da: "per le piattaforme" alle parole "gas naturale liquefatto off-shore;" sono soppresse;

h) all'articolo 281, tolto: dopo il comma 5tolto: , e' inserito il aggiunto: e' sostituito dal seguente: "5tolto: -bis Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5~art24 · fonte del testo

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