((Presso il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di accertamento e riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali; in una sezione separata del medesimo albo sono iscritti i soggetti che svolgono esclusivamente le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle stesse entrate. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), non possono svolgere attivita' di incasso diretto.)) ((L'albo di cui al comma 1 e' tenuto da una Commissione, composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, delle regioni e degli enti locali, designati dall'associazione nazionale comuni italiani e dall'unione province italiane, nonche' da rappresentanti dei soggetti iscritti nell'albo. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate ulteriori disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della Commissione stessa. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.)) ((Con uno o piu' regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, le condizioni e i requisiti professionali e morali, nonche' le cause di incompatibilita', rilevanti per l'iscrizione nell'albo e sono individuati i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sospensione e cancellazione dal medesimo albo, connessi al venir meno di tali requisiti, nonche' disciplinati i relativi effetti. Con i medesimi regolamenti sono, inoltre, stabilite le modalita' per l'iscrizione e la verifica periodica dei requisiti richiesti per l'iscrizione.)) ((La Commissione di cui al comma 2 non ha competenza in merito a eventuali irregolarita' riscontrabili nella gestione del servizio di accertamento e riscossione, nonche' delle relative attivita' di supporto, delle entrate affidate dalle regioni e dagli enti locali ai soggetti iscritti nel medesimo albo.)) ((Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e' istituita una Commissione consultiva composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, che ne indica il presidente, delle regioni e degli enti locali nonche' degli iscritti nell'albo di cui al comma 1. La partecipazione ai lavori della Commissione e' in ogni caso gratuita e non da' diritto ad alcun compenso, emolumenti o altre indennita', ne' a rimborsi spese.)) ((La Commissione di cui al comma 5 adotta le linee guida relative:))

  • a)((alla definizione di criteri riguardanti l'affidamento e le modalita' di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione, nonche' delle relative attivita' di supporto, delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalita';))
  • b)((agli obblighi di comunicazione periodica da parte dell'ente e dei soggetti affidatari:
  • 1)delle informazioni essenziali riguardanti i contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate;
  • 2)delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attivita' affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate;
  • 3)delle informazioni sintetiche relative agli esiti delle attivita' di accertamento e di riscossione.)) ((Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definite le modalita' di trasmissione e pubblicazione, in via esclusivamente telematica, delle informazioni e dei dati di cui al comma 6.)) ((Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Le iscrizioni nell'albo, eseguite ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 101 del 2022, continuano a produrre effetti anche a seguito dell'entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 2 e 3. Gli iscritti presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei menzionati provvedimenti, una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestano l'esistenza dei requisiti previsti dai medesimi provvedimenti per l'iscrizione nell'albo.))

Testo vigente dal 12 agosto 2026

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 53, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 32/2019

    Parametro
    1 marzo 2019

    1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzi…

    Art. 1 Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili · Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 2025 al 12 agosto 2026. 236 parole tolte, 679 parole aggiunte in 6 capoversi.

Presso il tolto: Ministero aggiunto: Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di tolto: liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. Sono escluse aggiunto: accertamento e riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali; in una sezione separata del medesimo albo sono iscritti i soggetti che svolgono esclusivamente le attivita' di tolto: incasso diretto da parte dei aggiunto: supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle stesse entrate. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4)tolto: . L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. Con decreti del Ministroaggiunto: , non possono svolgere attivita' di incasso diretto. L'albo di cui al comma 1 e' tenuto da una Commissione, composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, delle regioni e degli enti locali, designati dall'associazione nazionale comuni italiani e dall'unione province italiane, nonche' da rappresentanti dei soggetti iscritti nell'albo. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate ulteriori disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della Commissione stessa. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese. Con uno o piu' regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da tolto: emanare aggiunto: adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto: previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, tolto: sentita la conferenza Statocitta', sono definiti le condizioni ed i requisiti aggiunto: le condizioni e i requisiti professionali e morali, nonche' le cause di incompatibilita', rilevanti per l'iscrizione nell'albotolto: , al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione aggiunto: e sono individuati i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sospensione e cancellazione dal medesimo albo, connessi al venir meno di tali requisiti, nonche' disciplinati i relativi effetti. Con i medesimi regolamenti sono, inoltre, stabilite le modalita' per l'iscrizione e la verifica periodica dei requisiti richiesti per l'iscrizione. La Commissione di cui al comma 2 non ha competenza in merito a eventuali irregolarita' riscontrabili nella gestione del servizio di accertamento e riscossione, nonche' delle relative attivita' di supporto, delle entrate affidate dalle regioni e dagli enti locali ai soggetti iscritti nel medesimo albo. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e' istituita una Commissione consultiva composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, che ne indica il presidente, delle regioni e degli enti locali nonche' degli iscritti nell'albo di cui al comma 1. La partecipazione ai lavori della Commissione e' in ogni caso gratuita e non da' diritto ad alcun compenso, emolumenti o altre indennita', ne' a rimborsi spese. La Commissione di cui al comma tolto: 2, alla tenuta dell'albo, alle modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1 gennaio 1997, puo' essere stabiito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993 aggiunto: 5 adotta le linee guida relative:

aggiunto: a) alla definizione di criteri riguardanti l'affidamento e le modalita' di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione, nonche' delle relative attivita' di supporto, delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalita';

aggiunto: b) agli obblighi di comunicazione periodica da parte dell'ente e dei soggetti affidatari:

aggiunto: 1) delle informazioni essenziali riguardanti i contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate;

aggiunto: 2) delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attivita' affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate;

aggiunto: 3) delle informazioni sintetiche relative agli esiti delle attivita' di accertamento e di riscossione. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definite le modalita' di trasmissione e pubblicazione, in via esclusivamente telematica, delle informazioni e dei dati di cui al comma 6. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Le iscrizioni nell'albo, eseguite ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 101 del 2022, continuano a produrre effetti anche a seguito dell'entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 2 e 3. Gli iscritti presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei menzionati provvedimenti, una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. tolto: 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' aggiunto: 445, in cui attestano l'esistenza dei requisiti previsti dai medesimi provvedimenti per l'iscrizione nell'albo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art53 · fonte del testo

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