Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]automatico o anticipato (articolo 3 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)

[2]1. Le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. In ogni caso, l'Agenzia delle entrate-Riscossione putrasmettere in qualsiasi momento all'ente titolare del credito, telematicamente e con le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 1, la comunicazione di discarico anticipato delle quote che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025 e per le quali la stessa ha rilevato:

  • a)la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;
  • b)mediante accesso effettuato, prima del discarico, ai sensi dell'articolo 224, comma 2, l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti;
  • c)la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attivita' di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso. 3. Gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi a esso affidati e non ancora riscossi, a eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive o di quelli che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 212, comma 1. Modalita' e termini della richiesta sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La facolta' di cui al primo periodo e' esercitata:
  • a)dopo il ventiquattresimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi gia' affidati alla data dell'8 agosto 2024;
  • b)tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi affidati successivamente alla data dell'8 agosto 2024. 3-bis. ((Per i soli carichi di cui al comma 3, lettera b), relativamente ai quali e' decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata e' effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al richiamato comma 3.)) 4. A seguito del discarico o dell'esercizio della facolta' prevista dal comma 3, gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione la documentazione disponibile, relativa all'attivita' di riscossione svolta, se necessaria per l'esercizio del diritto di credito. Con uno o pidecreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti i termini di presentazione ed evasione, in via telematica, di tali richieste, anche in relazione al numero di carichi interessati, nonche' le specifiche tipologie di atti e documenti da fornire; relativamente ai carichi di cui al comma 3, lettera a), tali decreti sono adottati tenendo anche conto dell'analisi effettuata dalla commissione costituita ai sensi dell'articolo 215, comma 1.

Testo vigente dal 28 marzo 2026

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Che cosa è cambiato dal 28 marzo 2026

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 2025 al 28 marzo 2026. 49 parole aggiunte.

b) tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi affidati successivamente alla data dell'8 agosto 2024. aggiunto: 3-bis. Per i soli carichi di cui al comma 3, lettera b), relativamente ai quali e' decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata e' effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al richiamato comma 3. 4. A seguito del discarico o dell'esercizio della facolta' prevista dal comma 3, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art211 · fonte del testo

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