Art. 57-quinquies — Capacità fiscale dei comuni, delle province e delle città metropolitane

Il comma 5-quater dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' sostituito dal seguente: "5-quater. Le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacita' fiscali dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane sono definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa approvazione da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; lo schema di decreto e' trasmesso, per l'intesa, alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo e' comunque inviato alle Camere ai sensi del quarto periodo del presente comma. Nel caso di adozione delle sole capacita' fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap nonche' della variabilita' dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto e' inviato, per l'intesa, alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo e' comunque adottato. Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima, di cui al secondo periodo, e' trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa, perche' su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e delle commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di cui al quarto periodo, il decreto puo' comunque essere adottato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si e' conformato ai citati pareri". Al comma 451 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la parola: "finanze" sono aggiunte le seguenti: ", previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208". 3. Al comma 34 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della quale opera" sono sostituite dalle seguenti: "alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi del comma 29 del presente articolo"

Testo vigente dal 25 dicembre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124~art57quinquies · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari