Art. 30 — Registro nazionale dei terreni silenti

Al fine di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire e di contenere il rischio di incendi e di prevenire fenomeni di pericolosita' e di crolli nonche' il degrado ambientale, lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono il recupero produttivo delle proprieta' fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il « Registro nazionale dei terreni silenti » nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Con il medesimo decreto sono altresi' individuati i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle regioni, nonche' i criteri minimi per la formazione, la tenuta, l'aggiornamento annuale e la pubblicita' del Registro di cui al primo periodo. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di terreni abbandonati e di terreni silenti, di cui all'articolo 3, comma 2, lettere g) e h), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

Testo vigente dal 19 settembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-12;131~art30 · fonte del testo

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