Art. 5 — Previsione di specifiche più severe
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attivita' produttive, e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la commercializzazione di combustibili destinati a tutte o ad alcune categorie di veicoli puo' essere sottoposta, presso alcune zone, a specifiche piu' severe di quelle previste dal presente decreto, al fine di tutelare la salute della popolazione presso determinati agglomerati urbani o l'ambiente presso determinate aree critiche sotto il profilo ecologico, nei casi in cui l'inquinamento atmosferico o delle acque freatiche costituisca o possa presumibilmente costituire un problema serio e ricorrente per la salute umana o per l'ambiente. Il decreto di cui al comma 1 e' adottato previa autorizzazione della Commissione europea, alla quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute, presenta preventivamente una apposita domanda, contenente la motivazione della deroga e la dimostrazione che la stessa rispetta il principio di proporzionalita' e non ostacola la libera circolazione delle persone e delle merci. Tale domanda e' accompagnata dai pertinenti dati ambientali relativi all'agglomerato o alla zona interessata, nonche' da una valutazione dei probabili effetti della deroga sull'ambiente. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute, provvede altresi' a trasmettere alla Commissione europea le osservazioni relative alle richieste di deroga presentate da altri Stati.
Testo vigente dal 27 aprile 2005
