Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quater e' inserito il seguente: «Art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la ((Commissione nazionale per le societa' e la borsa)) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attivita' lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita' lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai ((soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino)) sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la ((verifica del rispetto)) delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che ((i controlli)) siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. ((I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalita' organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4)). Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, puo' adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalita' organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni ((, le province autonome)) e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. ((Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validita', sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro)). 6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e' considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. 7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai ((commi 1 e 2)) e' punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. 8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonche' per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 ((e' stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500)). 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione. 10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. 11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8. 12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo. 13. Le amministrazioni di cui ((al comma 1)) provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Testo vigente dal 21 novembre 2021

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 199/2025

    Questione infondata
    23 dicembre 2025

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Trib. di Catania, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32, secondo comma, e 36 Cost., dell’art. 1 del d.l. n. 127 del 2021, come conv., nella parte in cui dispone le conseguenze derivanti, per i lavoratori pubblici, dal mancato possesso ed esibizione, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, del c.d. green pass base, vale a dire il divieto di accedere ai luoghi di lavoro, con la conseguenza di venir considerati assenti ingiustificati, con perdita della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento – conseguenze che si producono anche verso i lavoratori ultracinquantenni, pubblici e privati, che, ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 1 del 2022, come conv., non adempiono all’obbligo vaccinale e non possiedono o esibiscono, fino al 15 giugno 2022, il c.d. green pass rafforzato. Tali conseguenze, derivanti dal mancato adempimento degli obblighi imposti dalle disposizioni censurate, non ledono alcuno degli evocati parametri costituzionali: né il diritto al lavoro e alla retribuzione (artt. 4 e 36 Cost), né il diritto alla dignità personale nell’accezione fatta propria dall’ordinanza (art. 2 Cost.), né il principio di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.). In primo luogo, perché sono comunque frutto di una scelta individuale. In secondo luogo, perché l’inosservanza di tali obblighi assume una rilevanza “meramente sinallagmatica” sul piano delle condizioni nascenti dal contratto di lavoro, nel senso che il loro inadempimento rende la prestazione non conforme alle regole del rapporto, giustificando così la preclusione a svolgere l’attività lavorativa e la conseguente privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento. In terzo luogo, perché si tratta pur sempre di obblighi posti a tutela della salute degli altri, la cui ragionevolezza e proporzionalità, in casi analoghi, è stata più volte affermata e ribadita dalla Corte costituzionale; da ultimo, perché gli obblighi in questione sono meramente transitori e il loro inadempimento non determina né la perdita del posto di lavoro né conseguenze disciplinari. Con riferimento all’assegno alimentare, invece, non sussiste una irragionevole disparità di trattamento dei lavoratori inadempienti agli obblighi sanciti dalle disposizioni censurate, rispetto a quelli sospesi dal servizio a seguito di sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, che avrebbero comunque diritto al suddetto assegno: innanzi tutto, come per la retribuzione, la mancata erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente agli obblighi imposti dalle disposizioni impugnate si giustifica in base al principio generale di corrispettività, dal momento che tale assegno è pur sempre collegato alla prestazione lavorativa, per cui, se la prestazione lavorativa non può essere svolta, l’assegno non può essere riconosciuto; inoltre, nemmeno potrebbe ravvisarsi alcuna disparità di trattamento rispetto al lavoratore sospeso dal servizio a seguito di sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in quanto il riconoscimento dell’assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno quando la temporanea impossibilità della prestazione determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro, e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto – mentre ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all’obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa legittimamente esercitabile. Anche ove all’assegno alimentare si attribuisca natura assistenziale e non retributiva, infine, non appare una soluzione costituzionalmente obbligata l’accollo al datore di lavoro dell’erogazione solidaristica esulante dai diritti del lavoro in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della prestazione lavorativa: non è irragionevole, infatti, che il legislatore faccia carico al datore di un simile costo netto, senza corrispettivo, quando l’evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando rifletta una scelta – pur legittima – del prestatore d’opera. (Precedenti: S. 188/2024 - mass. 46421; S. 15/2023 - mass. 45318, 45320; S. 137/2021 - mass. 43970, 43971).

    Art. 1 Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 21 novembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 21 settembre 2021 al 21 novembre 2021. 12 parole tolte, 106 parole aggiunte.

… decreto legislativo, al personale delle Autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per tolto: la aggiunto: le societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della … Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti tolto: esenti dalla campagna vaccinale aggiunto: esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare … commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica tolto: sul aggiunto: del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di … verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tolto: tali aggiunto: i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con … e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. aggiunto: I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalita' organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal … la omogenea definizione delle modalita' organizzative di cui al primo periodo. Per le regioniaggiunto: , le province autonome e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. aggiunto: Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validita', sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro. 6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi … al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2tolto: , e' punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme … comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita tolto: in euro da 600 a aggiunto: nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. … disposizioni di cui al presente articolo. 13. Le amministrazioni di cui al comma 1tolto: , provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-09-21;127~art1 · fonte del testo

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