Sono organi dell'Istituto:
- a)il Presidente;
- b)il Consiglio di amministrazione;
- c)il Comitato scientifico;
- d)il Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente dell'Istituto e' scelto tra personalita' appartenenti alla comunita' scientifica, dotato di alta e riconosciuta professionalita' documentata attraverso la presentazione di curricula, in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attivita' dell'Istituto medesimo, ed e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute; se professore universitario, e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, se dipendente di pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. Il Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne sovrintende l'andamento, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo in materia amministrativa e finanziaria, di deliberazione dello statuto e dei regolamenti, del piano triennale e degli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 1, dei bilanci, di riparto delle risorse finanziarie e di verifica della compatibilita' finanziaria dei piani e progetti di ricerca. Il Consiglio di amministrazione determina, altresi', gli organici del personale sulla base del piano triennale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il Consiglio d'amministrazione e' nominato dal Ministro della salute, dura in carica quattro anni, ed e' composto da cinque membri: il Presidente e quattro esperti di alta, e riconosciuta professionalita' documentata attraverso la presentazione di curricula, professionalita' nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito delle attribuzioni dell'Istituto, cosi' individuati:
- a)un esperto designato dal Ministro della salute;
- b)due esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- c)un esperto designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il Comitato scientifico e' l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' scientifica dell'Istituto. Il Comitato scientifico e' nominato con decreto del Ministro della salute, dura in carica quattro anni ed e' composto dal Presidente e da dieci esperti di alta, riconosciuta e documentata professionalita' nelle materie che rientrano nell'ambito delle attribuzioni dell'Istituto, cosi' individuati:
- a)due esperti eletti dai ricercatori dell'Istituto;
- b)due esperti designati dal Ministro della salute;
- c)un esperto designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
- d)un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- e)un esperto designato dal Ministro dello sviluppo economico;
- f)un esperto designato dal Ministro degli affari esteri;
- g)due esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Il collegio e' nominato con decreto del Ministro della salute, dura in carica tre anni ed e' composto da tre membri effettivi di cui due designati dal Ministro della salute e uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze che designa anche il membro supplente. I revisori, ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, devono essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. L'indennita' del Presidente e gli emolumenti, i gettoni di presenza e le modalita' di rimborso delle spese dei componenti degli organi dell'Istituto, sono determinati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Testo vigente dal 23 luglio 2012
