Art. 1-bis — Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative-REA

Con uno o piu' regolamenti emanati secondo quanto disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitutivo del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dovranno prevedere in particolare:

  • a)la razionalizzazione delle forme di pubblicita' per le imprese in coordinamento con le disposizioni di riforma del diritto societario, di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, emanato in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
  • b)la semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese, in coerenza con i processi di riforma della regolazione e secondo criteri di omogeneita' di disciplina, unicita' di responsabilita', snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti, anche in linea con i principi di telematizzazione del registro delle imprese, introdotti dall'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, prevedendo l' attivazione di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del portale per i servizi integrati per le imprese;
  • c)l'individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei principi della legislazione in materia di imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), prevedendo altresi' interventi di iscrizione e cancellazione d'ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;
  • d)la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro 50 ed un ammontare massimo di euro 500, per il ritardo o l'omissione della presentazione delle domande d' iscrizione al REA, secondo criteri di tassativita', trasparenza e proporzionalita';
  • e)il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati e visure, attestanti l' iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, ovvero il deposito di atti a tal fine richiesti, o che attestino la mancanza di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese e nel REA, in conformita' alle norme vigenti;
  • f)la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento, distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque di impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da garantire la continuita' di gestione amministrativa delle attivita' di pubblicita' presso il registro delle imprese;
  • g)l'espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonche' delle disposizioni legislative di natura procedimentale in materia di registro delle imprese incompatibili con la nuova normativa, con particolare riferimento ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;
  • h)l'integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei pareri del Consiglio di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Testo vigente dal 3 dicembre 2005

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urn:nir:stato:decreto.legge:2005-09-30;203~art1bis · fonte del testo

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