Art. 9 — Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, e' istituito l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico, di seguito Osservatorio, con funzioni di supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attivita' di analisi, monitoraggio e valutazione d'impatto dell'assegno di cui al presente decreto. L'Osservatorio e' presieduto dal Presidente dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, commi 1250 e 1253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed e', altresi', composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante dell'INPS, un rappresentante dell'ISTAT, un membro designato dal Presidente dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', un membro designato della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nonche' da due rappresentanti delle associazioni familiari maggiormente rappresentative. Nello svolgimento delle funzioni, l'Osservatorio:
- a)coordina le proprie attivita' di ricerca con quelle dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451;
- b)predispone per l'Autorita' politica delegata per la famiglia una ((relazione annuale)) sullo stato di implementazione dell'assegno; a tal fine, l'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di un osservatorio statistico sui beneficiari dell'assegno aggiornato mensilmente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto nonche' alla trasmissione all'Osservatorio di una relazione trimestrale sugli aspetti amministrativi-gestionali; la ((relazione annuale)) dell'Osservatorio individua, altresi', le possibili azioni da realizzare per una maggiore efficacia dell'intervento. Dall'istituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Testo vigente dal 25 febbraio 2025
