Art. 12 — Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo

All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati.»;
  • a-bis)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalita' per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali";
  • a-ter)il comma 3 e' abrogato;
  • b)al comma 4, le parole da «del richiedente asilo» fino a «di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;
  • c)al comma 5, alla lettera a), le parole «dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;
  • d)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Art. 1-sexies. Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati». Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 5:
  • 1)al comma 2, le parole «agli articoli 6, 9, 11 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6, 9 e 11»;
  • 2)al comma 5, le parole «agli articoli 6, 9 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6 e 9»;
  • b)all'articolo 8, al comma 1, le parole «di cui all'articolo 16,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 16.»;
  • c)all'articolo 9, il comma 5 e' abrogato;
  • d)all'articolo 11:
  • 1)al comma 1, le parole «delle strutture di cui agli articoli 9 e 14,» sono sostituite dalle seguenti: «dei centri di cui all'articolo 9,»;
  • 1-bis)al comma 2, le parole: "sentito l'ente" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere dell'ente";
  • 2)al comma 3, le parole «nelle strutture di cui all'articolo 9» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei centri di cui all'articolo 9»;
  • e)all'articolo 12, al comma 3, le parole «strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14.» sono sostituite dalle seguenti: «strutture di cui agli articoli 9 e 11.»;
  • f)all'articolo 14:
  • 1)al comma 1, le parole da «Sistema di protezione» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;
  • 2)il comma 2 e' abrogato;
  • 3)al comma 3 e' premesso il seguente periodo: «Al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.»;
  • 4)al comma 4, secondo periodo, le parole «ai sensi del comma 1» sono soppresse;
  • 5)la rubrica dell'articolo 14 e' sostituita dalla seguente: «Art. 14. Modalita' di accesso al sistema di accoglienza»;
  • g)all'articolo 15:
  • 1)i commi 1 e 2 sono abrogati;
  • 2)la rubrica dell'articolo 15 e' sostituita dalla seguente: «Art. 15. Individuazione della struttura di accoglienza»;
  • h)all'articolo 17:
  • 1)il comma 4 e' abrogato;
  • 2)al comma 6, le parole «ai sensi dei commi 3 e 4» sono sostituiti dalle seguenti: «ai sensi del comma 3»;
  • h-bis)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145));
  • i)all'articolo 20:
  • 1)al comma 1, le parole da «Ferme restando» fino a «il Dipartimento per le liberta' civili» sono sostituite dalle seguenti: «Il Dipartimento per le liberta' civili»;
  • 2)al comma 2, le parole «e agli articoli 12 e 14, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 12,»;
  • l)all'articolo 22, il comma 3 e' abrogato;
  • m)all'articolo 22-bis, commi 1 e 3, la parola: "richiedenti" e' sostituita dalle seguenti: "titolari di";
  • n)all'articolo 23:
  • 1)al comma 1, le parole «di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11»;
  • 2)al comma 7, le parole «di cui agli articoli 9, 11 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11». Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole «governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,» sono soppresse;
  • b)all'articolo 13, comma 2, le parole «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,». Le definizioni di «Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati» ovvero di «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati» di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presenti, in disposizioni di legge o di regolamento, si intendono sostituite dalla seguente: «Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni. I richiedenti asilo presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, gia' finanziato. I minori non accompagnati richiedenti asilo al compimento della maggiore eta' rimangono nel Sistema di protezione di cui al comma 4 fino alla definizione della domanda di protezione internazionale. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 1 gennaio 2019

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 97/2022

    Altra decisione
    14 aprile 2022

    È ordinata la restituzione degli atti al TAR Marche, sez. prima, perché possa procedere, tenendo conto delle intervenute modifiche normative, alla rivalutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 12, comma 6, del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. nella legge n. 132 del 2018, che prevede che solo i titolari di protezione umanitaria già presenti nel Sistema di protezione (SPRAR) alla data di entrata in vigore dello stesso d.l. beneficiano del sistema di accoglienza per il periodo previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza, omettendo di salvaguardare i titolari di protezione umanitaria che non erano stati ammessi nelle strutture di accoglienza per mancanza di posti disponibili. Il quadro normativo di riferimento è stato significativamente modificato dall'intervenuto art. 4 del d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. nella legge n. 173 del 2020, che, nel sostituire il «Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati» (SIPROIMI, in precedenza SPRAR), con il nuovo «Sistema di accoglienza e integrazione» (SAI), ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari delle prestazioni del sistema di "seconda accoglienza", rendendo possibile l'inserimento nelle strutture di tale circuito anche per i soggetti che erano stati esclusi dal d.l. censurato, come il ricorrente nel giudizio principale. ( Precedenti: O. 243/2021 - mass. 44405, O. 60/2021 - mass. 43750, O. 269/2020 - mass. 43592, O. 185/2020 - mass. 43315 ).

    Art. 12 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica · Art. 3 cost. · Art. 5 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 131-bis c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 162/2020

    Altra decisione
    23 luglio 2020

    È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dal Governo costituito in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.l. n. 113 del 2018 e della legge di conversione n. 132 del 2018, promosse dalla Regione Piemonte, rispettivamente in riferimento all'art. 77 ed agli artt. 70 e 72 Cost., e, in via subordinata, degli artt. 1, 9, 12, commi 5 e 6, 13 e 14 del suddetto d.l., per violazione degli artt. 2, 3, 10, 32, 38, 97, 114, 117, primo comma, in relazione agli artt. 2, 3, 5, 6 e 8 CEDU, 117, terzo, quarto e settimo comma, 118 e 119 Cost., nonché degli artt. 21, comma 1, lett. a ), 30, comma 1, e 31- ter del medesimo d.l., per violazione degli artt. 2, 3, 10, 32, 42, 47, secondo comma, 97, 117, primo comma, in relazione all'art. 8 CEDU, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119, quinto comma, Cost. Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 267 del 2019, n. 211 del 2019, n. 190 del 2019, n. 183 del 2019 e n. 136 del 2019 ).

    Art. 77 cost. · Art. 70 cost. · Art. 72 cost. · Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 194/2019

    Questione inammissibile
    24 luglio 2019

    È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Sardegna e dalla Regione Basilicata, degli artt. 1, 12 e 13 del d.l. n. 113 del 2018, come conv., i quali, rispettivamente, hanno sostituito al permesso di soggiorno "per motivi umanitari" una serie di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, riformato il Sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati (SPRAR), e previsto che il permesso di soggiorno non costituisce più titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del d.P.R. n. 223 del 1989, e che l'accesso ai servizi previsti dal medesimo d.l. impugnato e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio, anziché in quello di residenza, con abrogazione della disciplina di iscrizione anagrafica del richiedente protezione internazionale. Nelle more del giudizio, le ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, accettata, per entrambe, dal Presidente del Consiglio dei ministri. ( Precedente citato: sentenza n. 201 del 2018 ). Nei giudizi di legittimità costituzionale delle questioni promosse dalle Regioni, occorre preliminarmente verificare, a pena d'inammissibilità, le ragioni da esse addotte a giustificazione della lamentata incidenza diretta o indiretta di siffatte questioni sulle competenze legislative e amministrative di cui sono titolari esse stesse e gli enti locali, a tutela delle cui attribuzioni le prime possono agire dinanzi a questa Corte. ( Precedenti citati: sentenze n. 205 e n. 29 del 2016, n. 220 del 2013, n. 311 del 2012, n. 298 del 2009, n. 169 e n. 95 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 196 del 2004 ).

    Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica · Art. 12 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica · Art. 13 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 2018 al 1 gennaio 2019. 2 parole tolte, 35 parole aggiunte in 4 capoversi.

aggiunto: a-ter) il comma 3 e' abrogato;

aggiunto: h-bis) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145;

aggiunto: m) all'articolo 22-bis, commi 1 e 3, la parola: "richiedenti" e' sostituita dalle seguenti: "titolari di";

… presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, gia' finanziato. tolto: 5-bis. I minori non accompagnati richiedenti asilo al compimento della maggiore eta' rimangono nel Sistema di protezione di cui al comma 4 fino alla definizione della domanda di protezione internazionaleaggiunto: . I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113~art12 · fonte del testo

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