Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: (( 0a) all'articolo 59, comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti"))

  • a)all'articolo 65:
  • 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico ((tramite posta elettronica certificata (PEC))).";
  • 2)il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Alla denuncia devono essere allegati:
  • a)il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
  • b)una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualita' e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.";
  • 3)il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Lo sportello unico ((, tramite PEC,)) rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.";
  • 4)l'alinea del comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilita' della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico ((, tramite PEC,)) una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:";
  • 5)il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico ((, tramite PEC,)) rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresi' a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.";
  • 6)dopo il comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente: "8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.";
  • c)all'articolo 93, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: "3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica ((e accompagnato dagli altri elaborati)) previsti dalle norme tecniche. 4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonche' il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. 5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, e' valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.";
  • d)dopo l'articolo 94, e' inserito il seguente: "Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni ((di cui ai capi)) I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:
  • a)interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumita':
  • 1)((gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle localita' sismiche ad alta sismicita' (zona 1) e a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,20 g e 0,25 g)));
  • 2)le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessita' strutturale richiedano piu' articolate calcolazioni e verifiche;
  • 3)gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, nonche' relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
  • b)interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumita':
  • 1)((gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle localita' sismiche a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)));
  • 2)le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
  • 3)le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
  • 3-bis)((le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;))
  • c)interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumita':
  • 1)gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumita'. 2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce ((, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,)) le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonche' delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono ((...)) confermare le disposizioni vigenti. ((Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, gia' adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c).)) A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni ((di adeguamento alle stesse)). 3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformita' all'articolo 94. 4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" ((di cui al comma)) 1, lettera b) o lettera c). 5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalita' a campione. 6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.". ((1-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 59, comma 2, lettera c-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotta dal comma l, lettera 0a), del presente articolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta specifici provvedimenti))

Testo vigente dal 18 giugno 2019

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Che cosa è cambiato dal 18 giugno 2019

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 2019 al 18 giugno 2019. 64 parole tolte, 246 parole aggiunte in 12 capoversi.

Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: aggiunto: 0a) all'articolo 59, comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti"

… in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico aggiunto: tramite posta elettronica certificata (PEC).";

3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Lo sportello unicoaggiunto: , tramite PEC, rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.";

… entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unicoaggiunto: , tramite PEC, una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:";

5) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unicoaggiunto: , tramite PEC, rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresi' a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.";

tolto: b) all'articolo 67, il comma 8-bis, e' sostituito dal seguente: "8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e letterac), n. 1), il certificato di collaudo e' sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.";

tolto: c)aggiunto: c) all'articolo 93, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: "3. … caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnicatolto: , e aggiunto: e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche. 4. I progetti relativi ai lavori …

d) dopo l'articolo 94, e' inserito il seguente: "Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui tolto: a aggiunto: ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle localita' sismiche ad alta sismicita' (tolto: Zona 1 e Zona 2aggiunto: zona 1) e a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,20 g e 0,25 g);

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle localita' sismiche a media sismicita' (tolto: Zonaaggiunto: zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3);

aggiunto: 3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

… Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisceaggiunto: , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di … preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono tolto: comunque dotarsi di specifiche elencazioni oaggiunto: ... confermare le disposizioni vigenti. aggiunto: Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, gia' adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento tolto: delle aggiunto: alle stesse. 3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono … applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di aggiunto: cui al comma 1, lettera b) o lettera c). 5. Per gli stessi interventi, … procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.". aggiunto: 1-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 59, comma 2, lettera c-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotta dal comma l, lettera 0a), del presente articolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta specifici provvedimenti

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32~art3 · fonte del testo

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