Art. 2 — Attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF

((A decorrere dall'anno 2027, alle regioni a statuto ordinario e' attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura, fermi i limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026. Il decreto di cui al primo periodo e' adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato.)) ((Con il decreto di cui al comma 1 e' stabilita un'aliquota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF tale da garantire annualmente al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei seguenti trasferimenti statali in favore delle medesime regioni che sono soppressi a decorrere dall'anno 2027: a) somme a titolo di quota non sanita' della compartecipazione IVA, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 per 424 milioni di euro annui;b) somma per l'erogazione gratuita di libri di testo, ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 110 milioni di euro annui;c) somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, per 34 milioni di euro annui;d) somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 per 5.259,6 milioni di euro annui.)) ((Tenuto conto del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1, al fine di procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra l'ammontare dei trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ai sensi dei commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo in favore delle medesime regioni, con dotazione corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell'IRPEF nel limite dei trasferimenti di cui al comma 2, incrementata, fermo quanto previsto dal secondo periodo, nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e successivi. Nelle more dell'aggiornamento della legge di contabilita', fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, l'entita' dell'incremento di cui al primo periodo puo' essere stabilita, ai sensi del suddetto articolo 21, nel disegno di legge di bilancio al fine di tenere conto dell'andamento delle entrate e dei risultati ottenuti dalle Regioni in termini di miglioramento di efficienza. Eventuali risorse derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF eccedenti l'importo del fondo di cui al primo periodo, come rimodulato ai sensi del secondo periodo, restano acquisite al bilancio dello Stato. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti, nelle more dell'entrata in vigore della fase di perequazione a regime di cui all'articolo 15, i criteri di assegnazione annuale delle quote del fondo, nonche' i necessari meccanismi che consentano di garantire, nell'ambito della dotazione complessiva del fondo medesimo, forme di perequazione:))

  • a)((prioritariamente in misura pari alla quota dei trasferimenti statali soppressi, ai sensi del comma 2 e dell'articolo 7;))
  • b)((per la restante parte, nel rispetto dei percorsi di perequazione e dei costi standard o, nelle more, secondo modalita' individuate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in sede di auto coordinamento, nel rispetto del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione.)) ((Negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 2 e dell'articolo 7, alle amministrazioni statali e' affidato il coordinamento e il monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire sull'intero territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 1. Nei medesimi ambiti e', comunque, assicurato dalle regioni, anche nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, il concorso all'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane, nel rispetto degli articoli 114, 117, comma secondo, lettera p), e 119 della Costituzione. Le finalita' di cui al presente comma, ove necessario, sono assicurate anche attraverso il ricorso all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione.)) ((Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da emanarsi entro il 31 ottobre 2028, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 31 luglio 2028, e' disciplinato il monitoraggio periodico degli effetti relativi all'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4.)) ((In considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tenere conto della dinamicita' del gettito dell'IRPEF, potra' procedersi, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione di cui al comma 1.))

Testo vigente dal 12 agosto 2026

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  4. 30 novembre 2020 — 25 dicembre 2020per 25 giorni
  5. 27 ottobre 2019 — 30 novembre 2020per un anno
  6. 1 gennaio 2018 — 27 ottobre 2019per un anno
  7. 24 giugno 2017 — 1 gennaio 2018per 6 mesi
  8. 25 giugno 2016 — 24 giugno 2017per 12 mesi
  9. 15 agosto 2015 — 25 giugno 2016per 11 mesi
  10. 28 dicembre 2011 — 15 agosto 2015per 4 anni
  11. 12 maggio 2011 — 28 dicembre 2011testo originarioper 8 mesi

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 12 agosto 2026. 177 parole tolte, 858 parole aggiunte in 3 capoversi.

A decorrere dall'anno 2027 tolto: o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo, con riferimento all'anno di imposta precedente, l'addizionale regionale all'impostaaggiunto: , alle regioni a statuto ordinario e' attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) tolto: e' rideterminata aggiunto: nella misura, fermi i limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei tolto: Ministri aggiunto: ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro tolto: sessanta giorni dall'emanazione del aggiunto: il 31 dicembre 2026. Il decreto di cui tolto: all'articolo 7, comma 2, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni», e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica aggiunto: al primo periodo e' adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, tolto: in modo aggiunto: che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. Con il decreto di cui al comma 1 e' stabilita un'aliquota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF tale da garantire aggiunto: annualmente al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti tolto: al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai aggiunto: all'ammontare dei seguenti trasferimenti statali in favore delle medesime regioni che sono soppressi a decorrere dall'anno 2027: a) somme a titolo di quota non sanita' della compartecipazione IVA, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 per 424 milioni di euro annui;b) somma per l'erogazione gratuita di libri di testo, ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 110 milioni di euro annui;c) somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, per 34 milioni di euro annui;d) somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 per 5.259,6 milioni di euro annui. Tenuto conto del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1, al fine di procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra l'ammontare dei trasferimenti statali soppressi tolto: ai sensi dell'articolo 7. All'aliquota cosi' rideterminata si aggiungono le percentuali indicate nell'articolo 6 aggiunto: e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ai sensi dei commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo in favore delle medesime regioni, con dotazione corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell'IRPEF nel limite dei trasferimenti di cui al comma 2, incrementata, fermo quanto previsto dal secondo periodo, nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e successivi. Nelle more dell'aggiornamento della legge di contabilita', fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1tolto: .aggiunto: -ter, lettera g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, l'entita' dell'incremento di cui al primo periodo puo' essere stabilita, ai sensi del suddetto articolo 21, nel disegno di legge di bilancio al fine di tenere conto dell'andamento delle entrate e dei risultati ottenuti dalle Regioni in termini di miglioramento di efficienza. Eventuali risorse derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF eccedenti l'importo del fondo di cui al primo periodo, come rimodulato ai sensi del secondo periodo, restano acquisite al bilancio dello Stato. Con il decreto di cui al tolto: presente comma sono ridotte, per le regioni a statuto ordinario e a decorrere dall'anno di imposta 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni aggiunto: comma 1 sono, altresi', stabiliti, nelle more dell'entrata in vigore della fase di perequazione a regime di cui all'articolo 15, i criteri di assegnazione annuale delle quote del fondo, nonche' i necessari meccanismi che consentano di garantire, nell'ambito della dotazione complessiva del fondo medesimo, forme di perequazione:

aggiunto: a) prioritariamente in misura pari alla quota dei trasferimenti statali soppressi, ai sensi del comma 2 e dell'articolo 7;

aggiunto: b) per la restante parte, nel rispetto dei percorsi di perequazione e dei costi standard o, nelle more, secondo modalita' individuate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in sede di auto coordinamento, nel rispetto del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione. Negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 2 e dell'articolo 7, alle amministrazioni statali e' affidato il coordinamento e il monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire sull'intero territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 1. Nei medesimi ambiti e', comunque, assicurato dalle regioni, anche nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, il concorso all'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane, nel rispetto degli articoli 114, 117, comma secondo, lettera p), e 119 della Costituzione. Le finalita' di cui al presente tolto: decreto legislativo, le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina relativa all'IRPEF, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto aggiunto: comma, ove necessario, sono assicurate anche attraverso il ricorso all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da emanarsi entro il 31 ottobre 2028, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 31 luglio 2028, e' disciplinato il monitoraggio periodico degli effetti relativi all'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4. In considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tenere conto della dinamicita' del gettito dell'IRPEF, potra' procedersi, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione di cui al comma 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68~art2 · fonte del testo

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