Art. 3 — Politiche migratorie (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni salva la necessita' di un termine piu' breve il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che e' approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico e' emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresi' le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversita' e delle identita' culturali delle persone, purche' non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto ((...)). Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 e' predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza del parere.

Testo vigente dal 20 dicembre 2020

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 283/2006

    Questione inammissibile
    7 luglio 2006

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 2, lettere a) e b), 3 e 7, 13-bis e 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, commi prim…

    Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 3 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 7 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 13-bis Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 454/1998

    Questione infondata
    30 dicembre 1998

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 10, primo e secondo comma, Cost. - del combinato disposto degli artt. 1 e 5 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), sostituiti dagli artt. 2, 3, comma 4, e 21 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - nella parte in cui, nell'attribuire al Ministro del lavoro il potere di fissare le direttive in materia di impiego e di mobilità professionale dei lavoratori subordinati extracomunitari, <<non assicura il diritto degli extracomunitari invalidi civili di essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 della legge n. 482>> del 1968 -, poiché non sussiste la lacuna normativa denunciata dal giudice 'a quò, potendosi trarre, dalle disposizioni legislative in vigore, la conclusione, costituzionalmente corretta, della spettanza ai lavoratori extracomunitari, aventi titolo per accedere al lavoro subordinato stabile in Italia in condizioni di parità con i cittadini, e che ne abbiano i requisiti, del diritto ad iscriversi negli elenchi di cui all'art. 19 della legge n. 482 del 1968 ai fini dell'assunzione obbligatoria. Invero - premesso che l'interpretazione del sistema normativo da cui prende le mosse il rimettente si fonda sulla assenza di una norma specifica che affermi il diritto degli extracomunitari invalidi disoccupati ad ottenere l'iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento obbligatorio; ma considerato che, in presenza della garanzia legislativa di <<parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti>> per i lavoratori extracomunitari rispetto ai lavoratori italiani (art. 1 della legge n. 943 del 1986, e oggi art. 2, comma 3, del testo unico approvato con d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), occorrerebbe, per giungere alla predetta conclusione, rinvenire una norma che, esplicitamente o implicitamente, negasse ai lavoratori extracomunitari, in deroga alla <<piena uguaglianza>>, il diritto in questione -, nella materia, una siffatta norma derogatoria non esiste. Pertanto, una volta che i lavoratori comunitari siano autorizzati al lavoro stabile in Italia, godendo di un permesso di soggiorno rilasciato a tale scopo o di altro titolo che consenta di accedere al lavoro subordinato nel nostro Paese, e siano posti a tal fine in condizioni di parità con i cittadini italiani, e così siano iscritti o possano iscriversi nelle liste ordinarie di collocamento, essi godono di tutti i diritti riconosciuti ai lavoratori italiani, ne' perdono i loro diritti per il fatto di rimanere disoccupati. - Le disposizioni degli artt. 1 e 5 della legge n. 943 del 1986, il cui <<combinato disposto>> è denunciato dal remittente, sono state formalmente abrogate dall'art. 47, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Più precisamente, l'art. 1 della legge n. 943, per la parte che qui interessa, è trasfuso nell'art. 2, comma 3, del citato testo unico, mentre le disposizioni dell'art. 5 sull'avviamento al lavoro degli extracomunitari sono oggi sostituite dalla disposizioni contenute negli artt. 3, comma 4, e 21 del medesimo testo unico. Tuttavia deve osservarsi che il giudice 'a quò appunta le sue censure su una presunta omissione del legislatore, che egli riconduce al combinato disposto dei citati artt. 1 e 5 della legge n. 943 del 1986, ma che riguarderebbe sostanzialmente la mancata previsione del diritto dei lavoratori extracomunitari invalidi di iscriversi negli elenchi di cui all'art. 19 della legge n. 482 del 1968 per l'assunzione obbligatoria. Ora, da questo punto di vista, la situazione normativa non è sostanzialmente cambiata: pur dopo la sopravvenienza della legge n. 40 del 1998 e del testo unico n. 286 del 1998, manca una disposizione espressa nel senso indicato dal giudice 'a quò. La questione dunque sussiste, rinvenendosi tuttora nell'ordinamento la norma, o meglio la presunta lacuna normativa, denunciata, e deve essere decisa, in base ai principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 84 del 1996, con riferimento alle disposizioni sopravvenute del testo unico approvato con il d.lgs. n. 286 del 1998. - Cfr. S. nn. 38/1960 e 55/1961, nelle quali la Corte ha affermato che la speciale disciplina sul collocamento obbligatorio degli invalidi va ricondotta alle forme di attuazione del diritto che <<gli inabili e i minorati>> hanno, a norma dell'art. 38, terzo comma, della Costituzione, all'avviamento professionale. Diritto del quale, peraltro, gode anche lo straniero avente titolo ad accedere al lavoro subordinato nel territorio dello Stato in condizioni di eguaglianza con i cittadini, <<non essendovi, sotto questo profilo, ragione di differenziarne il trattamento rispetto al cittadino italiano>> (v. punto 4 del <<diritto>> della sentenza n. 454/1998, oggetto della massima che precede). red.: G. Leo

    Art. 1 Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine · Art. 5 Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine · Art. 2 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 3 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2010 al 20 dicembre 2020. 12 parole tolte.

… il Presidente del Consiglio dei ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decretotolto: , entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanatoaggiunto: .... Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art3 · fonte del testo

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