Art. 6-bis — Disposizioni in materia di dati sanitari dei detenuti
Il Ministero della salute e il Ministero della giustizia conferiscono reciprocamente, tramite interoperabilita' ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati conservati nelle banche dati relative ai flussi, rispettivamente, del Sistema informativo per le dipendenze (SIND) e del Sistema informativo per la salute mentale (SISM), nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), e del Sistema informativo anagrafica penitenziaria SIAP/AFIS, limitatamente ai soggetti detenuti affetti da patologia da dipendenza o da patologia psichica diagnosticate, esclusivamente per le seguenti finalita':
- a)costante monitoraggio dell'attivita' dei servizi dell'amministrazione penitenziaria e delle prestazioni del SSN;
- b)analisi dell'andamento delle misure e degli esiti dei programmi di trattamento;
- c)supporto alle attivita' gestionali dei servizi dell'amministrazione penitenziaria, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse;
- d)supporto all'emanazione delle direttive tecniche per l'intervento dei servizi dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto dei principi di uniformita', appropriatezza e qualita', nonche' alla relativa valutazione;
- e)produzione di dati aggregati e di analisi statistiche, supporto alla costruzione di indicatori e alla ricerca;
- f)redazione di relazioni o rapporti, comunque denominati, richiesti dalle Camere o da organismi europei o internazionali, mettendo a disposizione i dati in forma aggregata. Il Ministero della giustizia, Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, tratta i dati personali conferiti dal NSIS relativi ai flussi informativi del SIND e del SISM strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, per le finalita' di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e assume la qualita' di titolare del trattamento. Il Ministero della salute, Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria per le dipendenze e la salute mentale, tratta i dati personali di natura giudiziaria conferiti dal Ministero della giustizia strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, per le finalita' di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e assume la qualita' di titolare del trattamento. Il trattamento e' effettuato nel rispetto del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nonche', in quanto applicabili, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le categorie di interessati, il responsabile del trattamento, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati sono definiti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di assicurare l'interoperabilita' dei sistemi sono individuati, per i trattamenti o le categorie di trattamenti non occasionali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, i termini, ove non gia' stabiliti da disposizioni di legge o di regolamento, e le modalita' di conservazione dei dati, i soggetti legittimati ad accedervi, le condizioni di accesso e i relativi sistemi di autenticazione, le modalita' di consultazione, i requisiti tecnici essenziali del flusso informativo, le sue modalita' procedurali e ogni altra specifica tecnica necessaria ad assicurare autenticita', integrita' e riservatezza dei dati medesimi, le misure di sicurezza da approntare in relazione ai distinti fattori di rischio, le modalita' di predisposizione del documento di valutazione di impatto di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' le modalita' e le condizioni per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 9, 10, 11 e 13 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018. I termini di conservazione sono determinati in conformita' ai criteri indicati all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 51 del 2018, tenendo conto delle diverse categorie di interessati e delle finalita' perseguite. 7. Per gli interventi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa in favore del Ministero della giustizia di euro 500.000 per l'anno 2024 e di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede, quanto ad euro 500.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto ad euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. E' altresi' autorizzata la spesa in favore del Ministero della salute di euro 350.000 per l'anno 2024 e di euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede, quanto a euro 350.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026, e, quanto a euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute
Testo vigente dal 10 agosto 2024
