Al fine di consentire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022, anche in ragione della necessita' di assicurare il regolare svolgimento delle attivita' didattiche e in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2022 che ne ((costituiscono)) il limite di spesa. Tali risorse sono ripartite tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulla base dei fabbisogni comunicati ((dalle stesse)). Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente comma, gli enti di cui al secondo periodo rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 settembre 2022, i servizi aggiuntivi eserciti nel periodo ((1° aprile)) 2022-30 giugno 2022 ed i relativi oneri e dichiarano che, sulla base delle apposite evidenze fornite dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti. Agli oneri derivanti dal presente comma ((,)) pari a 50 milioni di euro ((per l'anno 2022,)) si provvede ai sensi dell'articolo 58. Eventuali risorse residue, derivanti dal riparto di cui al comma 1 del presente articolo ((,)) sono utilizzate per la copertura di oneri sostenuti dalle regioni e province autonome per i servizi aggiuntivi eserciti nel primo trimestre 2022 ((,)) fermo restando che l'erogazione avviene con le modalita' di cui al terzo periodo del comma 1.

Testo vigente dal 16 luglio 2022

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Che cosa è cambiato dal 16 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 2022 al 16 luglio 2022. 4 parole tolte, 7 parole aggiunte.

… 178, e' incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2022 che ne tolto: costituisce aggiunto: costituiscono il limite di spesa. Tali risorse sono ripartite tra le regioni, le province … 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulla base dei fabbisogni comunicati tolto: dagli stessi aggiunto: dalle stesse. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente comma, gli enti di … e delle finanze, entro il 15 settembre 2022, i servizi aggiuntivi eserciti nel periodo tolto: 1 aggiunto: 1° aprile 2022-30 giugno 2022 ed i relativi oneri e dichiarano che, sulla base … servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti. Agli oneri derivanti dal presente commaaggiunto: , pari a 50 milioni di euro aggiunto: per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58. Eventuali risorse residue, derivanti dal riparto di cui al comma 1 del presente articoloaggiunto: , sono utilizzate per la copertura di oneri sostenuti dalle regioni e province autonome per i servizi aggiuntivi eserciti nel primo trimestre 2022aggiunto: , fermo restando che l'erogazione avviene con le modalita' di cui al terzo periodo del comma 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50~art36 · fonte del testo

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