Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: "Art. 6-bis. - (Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni) - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i ventiquattro membri titolari e i ventiquattro membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato istitutivo della Comunita' europea. 2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono cosi' ripartiti tra le autonomie regionali e locali:
  • a)regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti. Tale rappresentanza tiene conto anche delle assemblee legislative regionali;
  • b)province: 3 titolari e 7 supplenti;
  • c)comuni: 7 titolari e 9 supplenti. 3. La proposta di cui al presente articolo e' formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. 4. In caso di modifica del numero dei membri titolari e supplenti spettanti all'Italia, la ripartizione di cui al comma 2 e' effettuata mantenendo ferme le proporzioni di cui al medesimo comma";
  • b)all'articolo 8, comma 5, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:";
  • c)all'articolo 11-bis, comma 1, le parole: "per le quali la Commissione europea si e' riservata di adottare disposizioni di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "che conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare disposizioni di attuazione";
  • d)dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: "Art. 14-bis. - (Parita' di trattamento) - 1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunita' europea e dell'Unione europea assicurano la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani. 2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale".

Testo vigente dal 14 luglio 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-07-07;88~art6 · fonte del testo

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