Art. 20 — Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni

Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, gia' prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' differito al 30 giugno 2009. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 APRILE 2009, N. 39, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 GIUGNO 2009, N. 77. A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, in alternativa all'applicazione della suddetta revisione generale e' possibile l'applicazione del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, oppure dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1987, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 1988, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988, nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991 e nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonche' per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo. Con l'entrata in vigore della revisione generale di cui al comma 2, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, nonche' relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari ((entro il 31 dicembre 2023)) e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2. 19 21 24 26 Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e' istituita, fino al 30 giugno 2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonche' delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi che si rendano necessari, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1. La partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita', o rimborsi spese.

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

19

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. n. 53/L relativo alla G.U. 26/2/2011, n. 47), ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione al comma 5 del presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".

Il D.P.C.M. 25 marzo 2011

21

Il Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 5 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.

24

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, e' differito al 31 dicembre 2012".

L. 24 dicembre 2012, n. 228

26

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 421) che "Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, e' prorogato al 31 marzo 2013".

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

13 versioni dal 2007

2007oggi
  1. 30 dicembre 2022 — oggiin vigoreper 4 anni
  2. 1 marzo 2022 — 30 dicembre 2022per 10 mesi
  3. 1 marzo 2020 — 1 marzo 2022per 2 anni
  4. 1 gennaio 2013 — 1 marzo 2020per 7 anni
  5. 29 dicembre 2011 — 1 gennaio 2013per un anno
  6. 15 aprile 2011 — 29 dicembre 2011per 9 mesi
  7. 27 febbraio 2011 — 15 aprile 2011per un mese
  8. 28 giugno 2009 — 27 febbraio 2011per un anno
  9. 12 aprile 2009 — 28 giugno 2009per 3 mesi
  10. 1 marzo 2009 — 12 aprile 2009per un mese
  11. 1 marzo 2008 — 1 marzo 2009per un anno
  12. 11 gennaio 2008 — 1 marzo 2008per un mese
  13. 31 dicembre 2007 — 11 gennaio 2008testo originarioper 11 giorni

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2022 al 30 dicembre 2022. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre tolto: 2022 aggiunto: 2023 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248~art20 · fonte del testo

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