Art. 13 — Piano nazionale del settore florovivaistico
Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in coerenza con la Strategia nazionale del verde urbano di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10, nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, e' adottato il Piano nazionale del settore florovivaistico, di seguito «Piano», quale strumento programmatico e strategico del settore. Il Piano di cui al comma 1, di durata quinquennale, e' articolato in due sezioni, al fine di consentire interventi differenziati in ragione delle peculiarita' di ciascuna delle produzioni floricole e vivaistiche, fermi restando i divieti di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e fornisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi da perseguire. Nel Piano sono individuate, tra le altre, le seguenti azioni:
- a)attivita' di ricerca, sperimentazione e innovazione tecnologica finalizzate alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, in particolare delle tecniche agronomiche, nonche' alla promozione di coltivazioni e installazioni ad elevata sostenibilita' ambientale;
- b)strategie di realizzazione del verde urbano, fissando criteri e linee guida per la promozione di aree verdi o di foreste urbane e periurbane coerenti con le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche dei luoghi o funzionali ad attivita' ricreative o sportive, con l'obiettivo di ridurre le superfici impermeabilizzate, sostituendole con spazi verdi;
- c)interventi finalizzati all'innovazione varietale e al miglioramento genetico del patrimonio florovivaistico nazionale, finalizzato alla produzione e moltiplicazione di materiale vegetale certificato o conforme alla normativa fitosanitaria vigente. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, da ripartire tra le Regioni con il medesimo decreto che approva il Piano di cui al comma 1 e che disciplina anche le ipotesi e le modalita' di revoca delle risorse. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Testo vigente dal 12 agosto 2026
